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La banca tiene l’ipoteca sull’immobile anche se trasferito alla moglie (trustee)

L’ipoteca è elemento sufficiente per inserire la banca come creditore privilegiato del fallimento

La Cassazione, con l’ordinanza n. 14960 del 14 luglio 2020, ha confermato il principio per cui l’ipoteca “segue” sempre l’immobile, anche se quest’ultimo è trasferito al trustee (moglie del debitore fallito). Al momento dell’insinuazione al passivo permane a favore della banca la garanzia ipotecaria sul credito insistente sull’immobile che il debitore ha trasferito ad un trustee in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

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La fattispecie oggetto dell’ordinanza

Una BANCA impugnava il decreto del Tribunale di Macerata 22/12/2016, con cui, a seguito della propria opposizione allo stato passivo (ex articoli 98 e 99 L. Fall.), del FALLIMENTO della Società e del socio illimitatamente responsabile.

Precisamente, in riforma parziale del decreto del giudice delegato, l’opponente (la banca) e’ stato ammesso in via chirografaria per il credito di € 172.872,70 nei confronti del fallimento personale del suddetto socio, illimitatamente responsabile.

La banca però, con la domanda originaria era stata formulata a titolo di privilegio. Tale privilegio era fondato su mutuo garantito da ipoteca volontaria rilasciata dallo stesso debitore. Il giudice delegato, però, non aveva accolto la domanda, sulla considerazione che la banca era creditrice della società e non del socio e che i beni ipotecari appartenevano alla società.

Il tribunale ha rilevato che:

  1. a) dalla “piattaforma documentale disponibile” risultava che l’immobile concesso in garanzia era del fallito socio, reale debitore della banca;
  2. b) in forza di un trust, costituito sul bene ipotecato, il socio fallito si era spogliato dei beni, trasferendoliprima del proprio fallimentoin proprietà al trustee (la moglie), con un effetto reale vero e proprio, per cui l’immobile trasferito non era allo stato acquisito al patrimonio fallimentare;
  3. c) ne derivava l’ammissione del credito al passivo personale del socio, ma solo in via chirografaria e l’inammissibilità della istanza di ammissione in via privilegiata.

Ricorre in Cassazione, appunto, la Banca deducendo, principalmente, che il credito garantito da mutuo ipotecario mantiene sempre il rango di credito privilegiato in riferimento allo stato passivo del fallimento. Il Trasferimento dell’immobile al trustee (moglie), prima del fallimento, ma dopo l’aggravio dell’ipoteca non esclude tale privilegio

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha precisato che ai fini dell’ammissione del creditore in rango ipotecario al passivo fallimentare è irrilevante che l’immobile gravato esiste nello stato passivo del fallimento. L’ipoteca è elemento sufficiente per inserire la banca come creditore privilegiato del fallimento.

Precisamente:

la premessa permette cosi’ di dar seguito al principio per cui “al creditore che chiede di essere ammesso in rango ipotecario al passivo fallimentare e’ possibile riconoscere questa collocazione anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia attualmente parte dell’attivo fallimentare” (Cass. n. 14960/2020).

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