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AdE: nuove modalità per l’istanza di accesso atti

Il provvedimento n. 280693/2020 da' modalità nuove per avere i documenti

L’Agenzia delle Entrate, al fine di dare un po’ di ordine alla materia, ha emanato il provvedimento n. 280693 del 4 agosto 2020, per disciplinare le nuove modalità di richiesta di accesso agli atti.

Tale istanza è utile per difendersi.

E’ necessario poter avere la documentazione supportante l’avviso di accertamento ricevuto da un contribuente. Inoltre, sempre con l’istanza di accesso atti, l’Agenzia delle Entrate deve rilasciare al contribuente la documentazione attestante la notifica di avvisi di ricevimento, che il richiedente dichiara di non aver mai ricevuto (per poter formulare, gratuitamente, l’Istanza di accesso atti al Riscossore per tutt’ Italia, CLICCA QUI).

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Ecco le principali caratteristiche di tale istanza di accesso atti

Tipologie di richiesta

1. Accesso documentale (quello previsto dalla Legge 241/1990);

2. accesso civico semplice;

3. accesso civico generalizzato

Soggetti legittimati a richiedere

Tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato ai documenti richiesti (cioè basta avere un “collegamento” dimostrabile con i documenti richiesti).

L’accesso è consentito anche alle pubbliche amministrazioni.

A chi presentare l’istanza

La richiesta di accesso è presentata alla Struttura dell’Agenzia che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente (la richiesta presentata ad una Struttura diversa, è da quest’ultima trasmessa a quella competente, informando il richiedente).

Elementi essenziali dell’istanza

L’istanza deve, necessariamente, avere i seguenti elementi:

a) i dati identificativi del richiedente (se la richiesta è per delega anche i dati del delegante);

b) l’indicazione dell’interesse diretto concreto ed attuale collegato al documento richiesto;

c) in caso di persone non fisiche, i dati identificativi del soggetto cui sono attribuiti i poteri di rappresentanza;

d) l’indicazione precisa degli estremi dei documenti richiesti;

e) l’indicazione delle modalità con cui ricevere la documentazione.

Tipologia di accesso documentale

Accesso informale, se vi sono controinteressati a tale accesso documentale.

Accesso formale, se non ci sono controinteressati a tale accesso documentali. Si devono usare i moduli predisposti: clicca qui.

Accoglimento richiesta

Nell’atto di accoglimento della richiesta sono indicati il Responsabile del procedimento, l’unità organizzativa e la sede presso cui rivolgersi per prendere visione dei documenti ovvero per ottenerne copia (anche in via telematica).

Il termine per aver i documenti non può essere inferiore a 15 giorni.

L’esame dei documenti si svolge presso la sede indicata nell’atto di accoglimento della domanda.

La copia dei documenti è rilasciata, anche tramite invio all’indirizzo di posta (PEL o PEC) eventualmente indicato, subordinatamente al pagamento degli importi dovuti (clicca qui per scaricare i costi).

Rifiuto, limitazione e differimento dell’accesso.

Il rifiuto e le limitazioni all’accesso formale sono motivati ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 241 del 1990.

Il differimento dell’accesso è disposto quando è necessario ad assicurare una tutela agli interessi dei soggetti coinvolti ovvero a salvaguardare esigenze di riservatezza dell’Agenzia.

Il differimento è stabilito per il tempo necessario alla tutela dei predetti interessi.

L’atto che dispone il differimento dell’accesso deve stabilire la durata dello stesso ed è comunicato per iscritto al richiedente.

Documenti sottratti al diritto di accesso

Sono sottratti all’accesso agli atti quelli previsti dalla Legge 241/1990, precisamente:

a) i documenti coperti da segreto di Stato;

b) i documenti dei procedimenti tributari, con specifiche norme che li vincolano;

c) la documentazione relativa all’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;

d) i documenti dei procedimenti selettivi e i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale.

Impugnazione del diniego

Contro il diniego all’accesso (espresso o tacito), e contro i provvedimenti di limitazione e differimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

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