Dichiarazione errata. E’ emendabile anche dopo la cartella
Dichiarazione errata è a sfavore del contribuente, non vi è termine per correggerla

La Cassazione, con la sentenza n. 15527 del 21 luglio 2020, ha confermato il principio secondo il quale:
- La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza (semplice dichiarazione del contribuente di avere un certo reddito dal quale derivano le imposte, non è un atto giuridico che lo “vincola” definitivamente);
- Essendo la dichiarazione dei redditi una dichiarazione di scienza, essa è sempre correggibile.
Tale principio si basa sulla Sentenza della Cass. SS. UU. n. 13378/2016.
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La fattispecie oggetto della sentenza
Una società S.r.l. impugnò una cartella di pagamento IRES, IRAP, IVA, emessa a seguito di un controllo automatizzato, ex art. 36-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2005.
La CTP adita rigettò il ricorso. La CTR parzialmente riformava la decisione di primo grado e annullava la cartella limitatamente all’IRES, rilevando, in termini generali, che, in base all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il contribuente può opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria
Inoltre, nella fattispecie concreta, era provato (e non contestato) che, da un lato, il credito indicato nel bilancio della società contribuente non era mai stato incassato, e, dall’altro, che l’inesistenza del detto credito comportava che nulla fosse dovuto, a titolo di IRES, per l’annualità 2005.
L’Agenzia ricorre per la cassazione, con due motivi.
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La decisione della Cassazione
La Suprema Corte con tale sentenza ha ribadito il principio già enucleati dalla Cass. SS. UU. N. 13378/2016
- la dichiarazione, in linea generale, è un atto di scienza e quindi sempre emendabile, con la conseguenza che il contribuente può fare valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengano al merito della pretesa tributaria, anche in sede contenziosa, indipendentemente dal rispetto dei termini per la presentazione dell’emenda.
In buona sostanza, vi è un termine ed è quello previsto per la notifica degli atti tributari: art. 43 D.p.r. n. 6008/1973.
- Ne consegue che detta emendabilità non può ritenersi sottoposta al limite temporale se la rettifica è relativa a dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell’erario.
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Da qui, schematizzando, ragionando sullo scopo della rettifica:
Per evitare un danno al fisco | La dichiarazione ha come termine quelli dell’art. 43 D.p.r. n. 600/1973, come indicato nell’art. 2, comma 8, D.p.r. n. 322/1198) |
Per evitare errori un danno al contribuente | La dichiarazione può essere corretta anche durante il processo, senza alcun termine (si veda anche News sulla Cass. n. 23993/2018) |