Bonus Casa da 110%, ecco il Modulo per la richiesta
Il Bonus vale anche per il condomìnio ed è cumulabile con altre agevolazioni

Finalmente l’Agenzia delle Entrate finalmente pubblica la Circolare con importanti chiarimenti per far partire i lavori. Con la Circolare vengono pubblicati il Modulo per la richiesta del bonus e le istruzioni per compilarlo, eccoli:
Tra le precisazioni l’Agenzia ha chiarito che:
- il Bonus 110% NON è riconducibile ai “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali dell’impresa;
- Per edifici unifamiliari si intende una unica unità familiare di proprietà esclusiva;
- Il bonus può essere usato anche per il condominio (o per edifici plurifamiliari);
- il condominio senza amministratore (per il numero limitato di condomini) può chiedere il Super Bonus e non serve richiedere il codice fiscale.
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E’ il Decreto Legge Rilancio, artt. 119 e 121, che ha introdotto una nuova percentuale di detrazione ai fini Irpef ed ai fini Ires, pari al 110%, nell’ambito degli interventi per il risparmio energetico “qualificato”.
Illustriamo i relativi punti principali
Perché vi è il 110% di detrazione |
La detrazione è pari al 110% perchè comprende anche gli oneri finanziari e le eventuali commissioni dei 5 anni di applicazione di tale bonus. Secondo il legislatore il 10% dovrebbe coprire tali spese aggiuntive. |
La detrazione |
La detrazione è pario al 110% ai fini IRPEF ed IRES per gli interventi per il risparmio energetico “qualificato”: eco-bonus. |
Gli interventi “principali” |
Tale eco-bonus si applicano per interventi effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Tre sono le tipologie di interventi presi in considerazione: 1. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale unifamiliare; 2. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per parti comuni; 3. per interventi relativi all’isolamento termico. |
Interventi anti-sismici (sisma-bonus) |
Questi sono interventi cosiddetti speciali. Anche per questi interventi si applica la detrazione del 110% (prima tale detrazione andava dal 50% al 85%, D.L. n. 63/2013). Tali interventi rilevano anche se non sono stati attuati i 3 interventi “principali”. |
Interventi per il Solare |
Anche per questi interventi spetta la detrazione pari al 110%, in particolare per: – l’installazione di impianti solari fotovoltaici; – per sistemi di accumulo. Tali interventi, però, devono essere eseguiti congiuntamente assieme a: – un intervento “principale”; – oppure assieme ad un intervento antisismico (sisma-bonus). |
I soggetti beneficiari (art. 119) |
Per i condomìni si devono considerare solo per le parti comuni. Quindi i benefici di tale bonus vanno poi ripartiti tra i condòmini beneficiari finali (sia che siano persone fisiche oppure persone giuridiche). Non rileva la tipologia dell’unità immobiliare che compone il condomìnio. Non serve che gli appartamenti dei condòmini siano adibiti a casa principale. Per le persone fisiche (che non operano con attività commerciali e come lavoratori autonomi) l’immobile deve essere unifamiliare ed adibito ad abitazione principale. Istituti autonomi case popolari. Coopertative di abitazioni a proprietà indivisa.
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