Cartelle di pagamentoIvaOmesso versamento IVA

Compensazione IVA. Il Fisco non può utilizzare la cartella

La non presentazione della dichiarazione non esclude il credito IVA

La Cassazione, con l’ordinanza n. 14055 del 7 luglio 2020, chiarisce importanti questioni sul credito IVA, sulla sua compensazione e sul tipo di procedimento che deve porre in essere l’Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte esclude il recupero tramite controllo automatizzato D.p.r. n. 600/1973, quindi esclude l’utilizzo della cartella di pagamento (per maggiori info sul controllo automatizzato ex art. 36bis, vedi la News del 13/02/2018).

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La fattispecie oggetto della sentenza

Una società riceveva due cartelle di pagamento per la ripresa di crediti utilizzati in compensazione.

In particolare, la società contribuente non aveva presentato la dichiarazione annuale IVA/2004 (anno d’imposta 2003), ma riportava il relativo credito IVA nelle successive dichiarazioni IVA per usarlo in compensazione. Per tale circostanza l’Agenzia delle Entrate si riteneva autorizzata a procedere con il controllo automatizzato (ex art. 36 bis D.p.r. n. 600/1973 ed art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972) e con la notificare delle relative cartelle.

La CTP di Brindisi rigettava il ricorso della società contribuente. Quest’ultima eccepiva che il Fisco non poteva utilizzare il controllo automatizzato (ex art. 36 bis D.p.r. n. 600/1973 ed art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972) per contestare l’utilizzo in compensazione del credito IVA, sorto in precedenti anni d’imposta.

La CTR della Puglia, però, accoglieva l’appello della società, perché riteneva illegittimo l’utilizzo dello strumento della liquidazione d’imposta mediante controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi (ex art. 36 bis D.p.r. n. 600/1973 ed art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972). L’Agenzia doveva, nella specie, procedere alla preventiva notifica di un avviso di accertamento, atteso che il recupero dell’imposta trovava la sua causa legittimante nel disconoscimento di un credito di imposta.

Avverso la sentenza del giudice di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposte ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a un motivo.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte con la pronuncia in analisi ha rigettato il Ricorso dell’Agenzia delle Entrate, precisando meglio il principio che sta a base della sentenza della CTR e affermando:

    1. Il credito IVA non cessa per mancato invio della dichiarazione

Anche se il contribuente non presenta la dichiarazione annuale dei redditi, questo non esclude l’esistenza dei relativi crediti fiscali ed il loro utilizzo.

Le dichiarazioni dei redditi (come le registrazioni fiscali, eccetera) hanno solamente la funzione di illustrare i redditi all’Agenzia delle Entrate per poter farle verificare agevolmente la correttezza degli stessi. L’esistenza effettiva del credito IVA non deriva e non sorge da tali dichiarazioni, ma nasce dall’effettiva attività d’impresa che genera l’imposta.

La giurisprudenza Comunitaria (CGE C-95/07 C-96/07 del 8/5/2008; CGE C-107/10) e quella della Cassazione (Cass. SS. UU. n. 17757 e n. 17758 del 2016; Cass. n. 4536/2013) hanno sempre dato rilevanza alla sostanza del credito (l’esistenza del credito IVA) piuttosto che alla forma con cui tale credito viene comunicato al fisco (mancato invio delle dichiarazioni IVA).

Se il credito IVA esiste il contribuente ha diritto ad usarlo (entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto) e la violazione di formalità dello stato membro non escludono tale diritto.

Quanto sopra è espressione del principio fondamentale della neutralità dell’imposta IVA (l’IVA deve colpire solo il consumo finale, quindi deve gravare solo sul consumatore finale).

    1. Si tratta di diritto alla compensazione del credito IVA

Per tanto nel presente giudizio non si tratta di accertare l’esistenza del credito maturato negli anni fiscali precedenti, ma di accertare il diritto alla compensazione IVA della Società contribuente. Tale valutazione sulla compensazione NON può essere effettuata con il procedimento del controllo automatizzato, ma deve essere notificato un “ordinario” avviso di accertamento.

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