CoronaVirus

Novità Decreto Agosto, dopo la conversione

Novità su: IRAP, fondo perduto, agevolazioni per i giovani, aumento bonus 110%

Il Decreto Legge, cosiddetto, di Agosto (n. 104/2020), convertito con modifiche dalla Legge n. 126/2020 (entrata in vigore il 114 ottobre 2020), ha introdotto importanti e urgenti novità per imprese, lavoratori e famiglie, anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica.

Qui riportiamo il Decreto di Agosto (D.L. n. 104/2020) convertito in Legge, pubblicato in Gazzetta:

Qui analizziamo le principali novità, dopo la conversione in Legge.

Articoli

Spiegazioni

Art. 98 bis (acconti Imposte)

Tale articolo prevede la possibilità di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti, scaduti il 20 agosto 2020 con la sola maggiorazione dello 0,4%.

Quindi:

– effettuando i mancati versamenti entro il 30 ottobre 2020 la maggiorazione sarà di solo del 0,8%.

Unica condizione è che i contribuenti interessati abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Art. 42 bis comma 5 (IRAP)

Tale articolo contiene una sanatoria per il mancato versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020. L’imposta originariamente non versata dovrà essere versata entro il 30 novembre 2020 in unica soluzione senza interessi e sanzioni.

Si veda anche il Decreto Rilancio che ha previsto specifica esclusione dal pagamento dell’IRAP (CLICCA QUI).

Modifiche al Super Bonus 110%

In sede di conversione il Decreto Agosto ha apportato importanti modifiche al Super Bonus 110% (modificato l’art. 119 del Decreto Rilancio)

Quindi il Super Bonus si applica anche a due categoria di immobili:

– edifici composti da più unità immobiliari prive di accessi autonomi;

– unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi.

Art. 77 (credito d’imposta locazioni)

Tale articolo, in fase di conversione ha modificato la disciplina del credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso abitativo, di cui all’art. 28 del Decreto Rilancio CLICCA QUI.

In base alle novità introdotte il credito d’imposta locazioni:

spetta, indipendentemente dal volume d’affari di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche per le strutture termali;

– viene esteso anche con riferimento al mese di giugno 2020 e, per le attività stagionali, al mese di luglio 2020;

– per le sole strutture turistico-ricettive è stato previsto l’estensione del credito d’imposta sino al 31 dicembre 2020; l’aumento del 50% (prima era del 30%) del credito d’imposta sull’affitto d’azienda.

Art. 31, comma 4 (credito d’imposta sanificazione)

Tale articolo, in sede di conversione, ha previsto che le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, sono incrementate di 403 milioni di euro per l’anno 2020.

Art 58 (fondo perduto per ristoranti)

Contributo a fondo perduto per la ristorazione, viene esteso anche alle seguenti categorie ATECO:

– 56.10.12: attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;

– 56.21.00: catering per eventi, banqueting;

– 55.10.00: alberghi limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo.

Art.61-bis (nuove attività di giovani)

Tale articolo, inserito in sede di conversione, prevede che per promuovere l’autoimprenditorialità tra i giovani di età inferiore a 30 anni, lo Stato sostenga l’avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un’attività d’impresa o lavoro autonomo. Si deve attendere uno specifico provvedimento per le misure attuative.

Art. 64 (Fondo Garanzia per PMI)

Al fine di mitigare gli effetti sull’economia dovuti dalla pandemia, l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI del decreto Liquidità (CLICCA QUI), è esteso anche a favore delle persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K della Tabella ATECO 2007, precisamente a:

– attività di intermediazione finanziaria, incluse le assicurazioni, le riassicurazioni;

– i fondi pensione, nonché le attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria.

Garanzia SACE

In sede di conversione del Decreto Agosto, è stato precisato che la garanzia SACE Spa è estesa anche alla imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale (art. 186-bis RD n. 267/1942) o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182bis RD n. 267/1942) o presentino un piano di risanamento (art. 67 RD n. 267/1942), a condizione che alla data di presentazione della domanda:

– le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa presumere il rimborso integrale dell’esposizione.

*****

Riportiamo le novità del decreto Agosto, prima della conversine in legge

Argomenti Nella versione pubblicata Valutazioni
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali (art. 3)

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sembrerebbe che tali sgravi per i contributi previdenziali sia precisato per le regioni del sud.

Precisamente vi sarebbe una agevolazione pari al 30%dei contributi previdenziali, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Proroga termini per la sottoscrizione semplificata di contratti (art. 72)

E’ prorogate fino al 15 ottobre 2020 (termine dell’emergenza dichiarata dal Governo) la possibilità di sottoscrivere con sistemi e strumenti informatici i contratti (art. 4 D.L. Liquidità), nonché anche la possibilità di sottoscrivere in modalità semplificata ed informatica contratti finanziari, assicurativi e postali (artt. 33 e 34 D.L. Rilancio)

Sospensione scadenza titoli di credito (art. 76)

E’ prorogata la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (cambiali e vaglia cambiari) prevista dall’articolo 11 del Decreto Liquidità. La proroga è fino al 31 agosto 2020.

Bonus di €1000 per i professionisti (art. 13)

Il Nuovo Decreto di Agosto sembrerebbe prevedere anche un bonus di €1000,00 per i professionisti iscritti alle Casse private (Avvocati, Commercialisti, Ingegneri eccetera).

La procedura è la seguente:

– chi ha ricevuto li bonus del mese di aprile avrà automaticamente quello di maggio se sussistono una delle seguenti condizioni:

1. nell’anno d’imposta 2018 tali professionisti abbiano conseguito un compenso complessivo NON superiore ad €35.000,00;

2 ovvero nel medesimo anno d’imposta, tali professionisti abbiano realizzato un compenso complessivo superiore ad €35.000,00 ma non superiore ad €50.000,00 e, in aggiunta, abbiano cessato la propria attività (chiusura P.IVA) nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, o, altrimenti, abbiano subito una diminuzione superiore al 33% del reddito prodotto nel primo trimestre 2020 rispetto al quello conseguito nel medesimo periodo del 2019.

– chi non ha ricevuto il bonus di aprile dovrà fare apposita domanda sussistendo i requisiti sopra indicati.

Doppio binario per il pagamento delle imposte prorogate (art. 97 e art. 98)

Con il decreto di Agosto si va delineando un doppio binario per il pagamento delle imposte.

Precisamente:

Primo binario.

per il versamento dell’IVA e delle ritenute NON versate a marzo, aprile e maggio non si dovrà più corrisponderle al 100% dal 16 settembre (oppure in 4 rate uguali), ma si dovrà corrispondere tale importo delle imposte per il 50% entro il 2020 (anche in modo dilazionato), il restante 50% diluito tra gli anni 2021 e 2022.

Secondo binario

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi/compensi NON superiori ad €5 milioni, è prorogato al 30 aprile 2021 (scadenza che era fissata per il 30 novembre 2020) il termine per il versamento della seconda rata (o unica rata) dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap (dovuto per il perirodo successivo a quello in corso al 31/12/2019).

PER MAGGIORI INFO CLICCA QUI

Tuttavia tale spostamento al 30 aprile 2021 della seconda rata per le imposte sui Redditi e Irap, si applicherebbe anche ai forfettari (i cosiddetti “minimi”).

Considerando il tenore e la ratio del D.P.C.M. del 27 giugno 2020 (art. 1 comma 2) che estende estende anche ai contribuenti “minimi” il differimento per l’anno 2020 i termini del differimento dei versamenti indicati in dichiarazione. Tale stesso “assetto” giuridico deve essere considerato che per lo spostamento individuato nel Decreto di Agosto e, quindi, la seconda rata delle dirette e dell’Irap spostata al 30 aprile 2021 anche per i contribuenti “minimi”.

Proroga alla notifica delle cartelle e delle misure cautelari (art. 99) e aumento dei termini per chiedere la dilazione “agevolata” (art. 99)

Viene prorogata fino al 15 ottobre 2020 (termine dell’emergenza dichiarata dal Governo):

-la sospensione la sospensione dei versamenti derivante da cartelle di pagamento notificate in periodo di sospensione per l’emergenza Covid (art. 68, comma. 1, Decreto Cura Italia); Tali versamenti, però, devono essere versati, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020 (art. 68, comma. 1 ultimo periodo, Decreto Cura Italia)

– la sospensione per il Riscossore di attivare nuove misure cautelari (fermi amministrativi e ipoteche), anche per debiti scaduti da tempo. Restano, invece, attive e valide le misure cautelari già attivate prima del 8 marzo 2020 (art. 68, comma. 1, Decreto Cura Italia). Tali versamenti, però, devono essere versati, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020 (art. 68, comma. 1 ultimo periodo, Decreto Cura Italia)

– la possibilità di chiedere la dilazione “agevolata”, che ha la caratteristica di far decadere la dilazione con il mancato pagamento di 10 rate, in luogo delle precedenti 5 rate (art. 68, comma 2 ter, decreto Cura Italia).

E’ giusto, però, precisare che tale dilazione “agevolata” segue sempre le regole delle ordinarie dilazioni (art. 19 D.p.r. n. 602/1973). Pertanto, sarà accolta la dilazione “agevolata” se il contribuente NON ha avuto decadenze da precedenti dilazioni. In tal caso il contribuente dovrà prima saldare tutte le rate già scadute.

Questa condizione del pagamento delle precedenti rateazioni decadute vale anche per la nuova dilazione di cartelle oggetto della rottamazione tre decaduta prima del 31/12/2019 (si veda FAQ del Riscossore e News del 19/08/2020)

Proroga del BLOCCO dei pignoramenti del Riscossore (art. 99)

Il Decreto di Agosto proroga fino al 15 ottobre 2020 anche il Blocco dei pignoramenti del Riscossore previsto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Si veda anche il FAQ del Riscossore.

Precisamente, dal 8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 sono sospesi i pignoramenti del Riscossore, su stipendi o pensioni (non vale per gli altri tipi di pignoramento). I pignoramenti in questione devono essere stati effettuati prima dell’entrata in vigore del D.L. Rilancio.

Articoli Correlati

Back to top button