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Rottamazione Ter e pignoramento. L’Agenzia ci ripensa, non blocca l’intervento

Solo il pagamento di tutta la Rottamazione esclude l'intervento del Riscossore

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 266 del 17 agosto 2020 revoca la precedente n. 263 (sotto analizzata e riportata) ed afferma che il pagamento della prima rata della Rottamazione Ter NON blocca (estingue) l’intervento del Riscossore verso procedure esecutive promosse da altri soggetti.

Per l’Agenzia delle Entrate il pagamento della prima non inibisce la possibilità per il fisco di partecipare alla distribuzione delle somme oggetto del pignoramento. Unico “blocco” è il pagamento dell’intera somma oggetto della Rottamazione Ter (oppure del Saldo e Stralcio).

Individuiamo i passaggi più rilevanti di tale nuova risposta all’interpello:

Revoca della precedente risposta La Risposta n. 266 del 17 agosto 2020 formalmente revoca la precedente n. 263 del 12 agosto 2020, che non ha più effetto
La normativa e le procedure di terzi Le disposizioni relative alla Rottamazione ter, D.L. n. 119/2018 (nonché quelle relative al “Saldo e Stralcio”), non contemplano la fattispecie del pagamento della prima rata e gli effetti di tale pagamento su procedure iniziate da terzi.
Effetti del pagamento della prima rata (sospensione esterna del processo) Il pagamento della prima rata ha il solo effetto di far sospendere l’efficacia del titolo esecutivo (ruolo/cartella/avviso esecutivo). Vi è, quindi, una sospensione esterna del processo.

Due sono gli effetti derivanti dall’intervento in procedura esecutiva iniziata da altri:

  1. Diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato della vendita dell’immobile pignorato;
  2. Diritto di provocare singoli atti nella procedura esecutiva.

Il pagamento della sola prima rata, sospende il secondo di tali due diritti (art. 3, comma 13, let. b) D.L. n. 119/2018).

La possibilità per il Riscossore di partecipare, lo stesso, alla distribuzione delle somme derivate dalla vendita dell’immobile pignorato, è relativo alla tutela del credito erariale

Quando viene bloccato TUTTO l’intervento del Riscossore La risposta n. 266/2020 precisa che solamente con il pagamento di tutto il piano della Definizione Agevolata (Rottamazione Ter e quindi anche Saldo e Stralcio), comporta la totale esclusione del Fisco dalla procedura esecutiva promossa da terzi soggetti

 

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Per completezza espositiva si riporta l’analisi della precedente risposta n. 263 del 12/8/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato gli effetti dell’art. 3, comma 10, let e) e comma 13, let. b), del D.L. n. 119/2018 (conv. con mod. dalla Legge n. 136/2018), la cosiddetta Rottamazione Ter.

Con l’Interpello n. 263/2020 il Fisco ha precisato che anche l’intervento del Riscossore, verso pignoramenti eseguiti da altri soggetti, si estingue con il pagamento della prima rata della Definizione Agevolata. Quindi il Riscossore dovrà rinunciare all’intervento nella procedura esecutiva (vedi anche News del 1 febbraio 2019).

Tale interpello concerne solo la Definizione Agevolata, cosiddetta Rottamazione Ter.

Tuttavia, è logico allargare tale valutazione dell’interpello anche alla Definizione Agevolata, cosiddetta “Saldo e Stralcio”. Ciò, perché la relativa norma dell’art. 1, comma 198, della Legge n. 145/2018, richiama espressamente l’applicazione dell’articolo 3, comma 10 e comma 13 del D.L. n. 119/2018.

 

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Le norme in questione

Art. 3, comma 10, let. e) D.L n. 119/2018 – Rottamazione Ter Comma 10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

(…)

Let. e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

 

Art. 3, comma 13, let. b) D.L n. 119/2018- Rottamazione ter Comma 13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

(…)

Let. b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 1, comma 198, Legge n. 145/2018 – “Saldo e Stralcio” Comma 198. Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

 

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La fattispecie oggetto dell’interpello e norme in questione

Il contribuente richiedente l’interpello subiva un pignoramento immobiliare da parte di una banca. Successivamente all’inizio della procedura esecutiva il Riscossore interveniva nel pignoramento con i debiti indicati a ruolo.

Il debitore formulata istanza di conversione del credito, ex art. 495 c.p.c., con pagamento dilazionato. Il giudice accordava la conversione del pignoramento ed il pagamento delle relative rate.

Il debitore ha sempre pagato le rate della conversione. Con riferimento alle somme residue dovute all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non coperte dalla suddetta conversione, il debitore ha presentato istanza di Rottamazione ter, provvedendo al versamento della prima rata e delle successive.

Tuttavia, l’agente della riscossione, dopo avendo dato atto dell’intervenuta Rottamazione Ter e del pagamento della prima rata, ha rifiutato di considerare estinto il proprio intervento nella procedura esecutiva. Il riscossore quindi rimaneva nella procedura esecutiva con problemi anche per la conversione del pignoramento.

Di conseguenza, il contribuente formulava interpello all’Agenzai delle Entrate per poter avere una chiara risposta sugli effetti della Rottamazione Ter sull’intervento del Riscossore

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Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate

L’istante chiede di sapere se, in base al comma 13, lettera b), dell’articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), secondo cui “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”, possano dirsi estinti gli interventi dell’esattore nel pignoramento immobiliare a suo carico, con effetto dal pagamento della prima rata oggetto di rottamazione”.

 

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nel dare risposta all’interpello, richiama un precedente interpello (n. 128/2020), e precisa i due effetti previsti dall’art. 3 del D.L. n. 119/2018:

  • “Con la risposta all’interpello 128, citata dall’istante, pubblicata il 12 maggio 2020 nell’apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-gli-interpelli/interpelli ), è stato chiarito che “Il comma 10, lettera e) dell’articolo 3 e, conseguentemente, anche il comma 13, lettera b) del medesimo articolo, trovano …applicazione relativamente a tutte le procedure esecutive, ivi compresa quella di pignoramento presso terzi, che, quindi, si estinguono con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero sia disposta l’assegnazione/aggiudicazione dei beni con effetto satisfattivo immediato”
  • “In proposito, il comma 10 del medesimo articolo 3, stabilisce che “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: … e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”; e conseguentemente il successivo comma 13 prevede che “Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: … b)il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

 

Successivamente l’Agenzia delle Entrate, nel dare risposta all’interpello del contribuente, accoglie la sua interpretazione e conferma che con il pagamento della prima rata della Rottamazione Ter si estinguono tutte le procedure esecutive del Riscossore anche per quello che riguarda il suo intervento in procedure immobiliari iniziate da altri soggetti. Precisamente:

  • Conseguentemente, a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, con riferimento ai crediti residui relativi alle cartelle di pagamento interessate dalla predetta dichiarazione, la procedura di pignoramento immobiliare precedentemente avviata non poteva proseguire e, con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione, possono dirsi estinti gli interventi dell’agente della riscossione nel pignoramento immobiliare a carico dell’istante.”

 

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In riferimento alla Definizione Agevolata “Saldo e Stralcio”

Come sopra anticipato, tale soluzione data dall’Agenzia delle Entrate deve valere anche per i contribuenti che hanno aderito al cosiddetto “Saldo e Stralcio”. Tale precisazione poteva essere riportata nell’interpello.

Sia la Rottamazione Ter, che il “Saldo e Stralcio” sono Definizioni Agevolate “figlie” della stessa ratio del legislatore.

Inoltre, come sopra riportato, l’art. 1, comma 198 della Legge n. 145/2018 espressamente applica al “Saldo e Stralcio” gli effetti dei commi 10 e 13 dell’art. 3 D.L. n. 119/2018.

E’ chiaro quindi che anche con la Definizione Agevolata del Saldo e Stralcio si avrà:

  • La sospensione delle procedure esecutive e degli interventi già in essere, per la semplice presentazione della richiesta di Saldo e Stralcio (art. 3, comma 10, let. e);
  • L’estinzione delle procedure esecutive e degli interventi già in essere, per il pagamento della prima o unica rata del piano di rateazione.

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