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Mancata informativa? La banca risponde del danno

E' onere della Banca dare la prova di aver informato il cliente

La Suprema Corte ha statuito l’obbligo per la banca, di corrispondere adeguate informazione all’investitore. Se l’istituto di credito non da’ la prova di aver informato il cliente, ne risponde dei danni subiti da quest’ultimo. Questo è uno dei principi formulati dalla Cassazione con l’ordinanza n. 18153 del 31 agosto 2020.

Il non rispetto degli obblighi informativi per le intermediazioni finanziarie comporta una presunzione a carico della banca della causazione del danno al cliente.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un cliente di una banca italiana (soggetto che aveva già investito in prodotti finanziari) eseguiva importanti investimenti in prodotti ad alto rischio. Tuttavia, da tale investimento subiva una grossa perdita, €736.064,61 (la causa verteva sulla nullità del contratto di negoziazione, posto a base dall’investimento).

Pertanto, l’investitore conveniva in giudizio la banca, accusandola di essere stata causa della subita perdita. L’istituto di credito non aveva informato in modo legittimo e completo il cliente sui rischi dell’investimento.

Sia il Tribunale, che la Corte d’Appello davano torto alle ragioni del cliente.

Per la Corte d’Appello l’eventuale inadempimento informativo causato dalla banca era, però, ininfluente. Il Cliente era già consapevole dei rischi dell’investimento essendo un utente che aveva già eseguito investimenti simili, con lo stesso grado di rischio.

Tale lettura dei fatti fatta dalla Corte d’Appello veniva contestata dalla difesa della cliente e veniva formulato ricorso per Cassazione

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La fattispecie oggetto della sentenza

La Suprema Corte dava ragione alla cliente della banca e statuiva che l’istituto di credito è sempre obbligato a informare, per iscritto, l’investitore dei rischi dell’investimento. Indipendentemente dalla circostanza che il soggetto abbia già eseguito investimenti simili.

Non è ammissibile che la banca sia esonerata dall’obbligo di informare il proprio cliente (art. 21 D.Lgs. n. 58 del 1998, si veda anche art. 23, comma 6, D.Lgs. n. 58 del 1998), anche se il soggetto sia aduso ad operazioni finanziarie.

L’art. 28, comma 2, della Delibera della Consob n. 11522 del 1998 stabilisce, chiaramente, che gli operatori finanziari possono consigliare o effettuare per il cliente operazioni solo dopo averlo informato, per iscritto, dei rischi e delle implicazioni di tale investimento.

Inoltre, il Supremo Consesso ha ribadito che sussiste una presunzione dell’esistenza del nesso di causalità tra la scelta non consapevole di investire del cliente ed i danni da lui investiti.

In buona sostanza, è la banca (e non il contrario) che deve dare rigorosa prova di aver informato il cliente sul rischio dell’investimento. Se l’istituto di credito non da’ questa prova dovrà rimborsare i danni subiti al cliente.

Precisamente la Cassazione ha statuito i seguenti principi:

  • “In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall’art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998, con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l’obbligo primario dell’intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo” (Cass. n. 18153/2020).
  • “Pur non potendo mai il danno derivante all’investitore dall’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell’assolvimento dell’obbligo informativo dell’intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, quanto all’avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall’adempimento degli obblighi informativi in capo all’intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante” (Cass. n. 18153/2020).

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