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16 settembre 2020, come si pagano le imposte sospese?

Si crea un "doppio binario" per il pagamento di tributi e contributi

L’art. 97 del D.L. Agosto (modificando gli artt. 126 e 127 del D.L. Rilancio).va a delineare una proroga sui versamenti di tributi e contributi sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (vedi anche News sul D.L. Agosto) .

Precisamente, l’articolo 97 del D.L. Agosto, dal 16 settembre 2020, crea un “doppio binario” per il pagamento dei tributi e dei contributi sospesi nel periodo del Lock-down.

Analizziamo il tutto.

Scarica qui la tabella in pdf.

ARGOMENTO

SPIEGAZIONI

Quali sono le nuove modalità di pagamento di tributi e contributi sospesi? Precisamente, l’art. 97 prevede le seguenti modalità:

– il 50% dei versamenti sospesi possono essere effettuati (senza sanzioni e interessi), in un’unica soluzione entro il 16 settembre oppure tramite rateizzazione, fino a quattro rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16 settembre);

– il restante 50% può essere versato (senza sanzioni e interessi), con un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Questo, pertanto, è un “DOPPIO BINARIOper il pagamento dei tributi e contributi, sospesi dai precedenti decreti (D.L. Cura Italia e D.L. Liquidità).

Quali sono le norme precedenti che sono modificate da tale “doppio binario” di pagamento? Le modalità di pagamento dell’art. 97 modifica le seguenti norme:

dall’art. 18 del D.L. Liquidità (modificato dall’art. 126 D.L. Rilancio);

–  dall’art. 61 e 62 del D.L. Cura Italia (modificato dall’art. 127 D.L. Rilancio).

 

Quali sono i tributi e i contributi interessati da tale “doppio binario” di pagamento? In buona sostanza sono pagabili con il metodo sopra indicato del “doppio binario”:

–              (TRIBUTI) i versamenti sospesi tra marzo-maggio per ritenute alla fonte; trattenute relative alle addizionali regionali e comunali; l’IVA;

–             (CONTRIBUTI) i versamenti sospesi tra marzo-maggio per i contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assunzione obbligatoria.

Chi sono i soggetti che possono beneficiare di tale “doppio binario” di pagamento? I soggetti che possono usufruire di tale “doppio binario” sono i contribuenti (con sede legale, residenza o domicilio fiscale in Italia) che hanno subito, nei mesi di marzo-maggio 2020 (rispetto agli stessi mesi del 2019), la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

– di almeno il 33% (se l’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi NON superiori a 50 milioni di euro);

– di almeno il 50% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro).

Altri soggetti che possono beneficiare di tale “doppio binario” di pagamento A prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, la sospensione dei versamenti ed il “doppio binario” si applica per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che:

– hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;

– hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.

 

 

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