Finanziamenti Garantiti? La segnalazione al Crif è sospesa
E' utile ben in quadrare la posizione creditoria del richiedente, prima del CRIF

Con gli ultimi decreti, per l’emergenza Covid, il Legislatore ha voluto aiutare i professionisti e le imprese attraverso l’erogazione di finanziamenti agevolati.
In particolare, l’aiuto principale è il finanziamento del 25% del fatturato del 2019 (Garantito dallo Stato al 100% con SACE e Fondo PMI*).
Tuttavia, molte società e professionisti si sono visti bloccare tali finanziamenti garanti al 100% dallo Stato, perché “segnalati al CRIF”. Tale segnalazione “al CRIF” è stata però limitata dal D.L. Agosto.
Quindi per molti professionisti e imprese si riapre la possibilità di richiedere tale finanziamento garantito dallo stato al 100%.
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Per fare un po’ di chiarezza, su tali finanziamenti e sulle principali caratteristiche creditorie dei richiedenti, riportiamo una utile tabella che precisa le condizioni creditorie e indica quando le Banche NON possono richiedere la “segnalazione al CRIF”.
VALUTAZIONE DEL CREDITO |
SPIEGAZIONE |
Imprese e professionisti che possono richiedere il finanziamento, dal punto della posizione creditoria (per vedere le altre condizioni, CLICCA QUI). | Possono beneficiare di tali finanziamenti i soggetti che sono in bonis.
Ma quando si considera un soggetto in bonis? Sono le imprese e i professionisti che NON sono in “difficoltà”, al 31 dicembre 2019 (se sono in difficoltà dopo tale data, deve essere per causa del Covid). Precisamente, NON sono in “difficoltà”** i soggetti se NON hanno ALCUNA delle seguenti condizioni:
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Cosa si intende con i crediti deteriorati (NPL)? (si anche veda anche Circ. ABI n. 272 del 30/7/2008, pag. B.7 e Comunicazione ABI del 9/4/2020) | Cosa sono i NPL (“Non Performing Loans”).
Essi sono “crediti deteriorati” e si distinguono in: 1. Sofferenza: è la posizione più grave per il debitore. Quest’ultimo è giudicato insolvente in modo permanente ed il credito che gli è stato concesso diventa inesigibile. Ciò significa che la banca ritiene di non poter più recuperare il credito e può anche procede con il pignoramento. 2. Inadempienza: quando un credito è classificato come UTP (Unlikely To Pay), è meno grave della sofferenza. E’ solo una difficoltà nel fare fronte ai pagamenti, che può essere anche solo temporanea. La banca non chiederà il pignoramento. 3. Esposizioni scadute: mancato rispetto di pagamenti rateizzati per oltre 90 giorni. E’ solo una grave violazione delle scadenze dei pagamenti pattuiti. |
Come si fa la richiesta dei finanziamenti garantiti dallo stato? | I soggetti in bonis, per chiedere la sospensione, devono presentare una autodichiarazione con la quale attestano di aver subito, in via temporanea, una carenza di liquidità a causa della crisi da pandemia.
La banca o l’istituto di credito interpellato non può accertare la veridicità di quanto indicato nell’autodichiarazione (si veda FAQ del 27/3/2020 del MeF). Tali sospensioni sono garantite (per il 33%) da una apposita sezione del Fondo Centrale di Garanzia (art. 56, comma 6). |
Sospensione della segnalazione al CRIF
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L’art. 37bis del D.L. Liquidità (come modificato dall’art. 65 del D.L. Agosto), che richiama l’art. 56, comma , D.L. Cura Italia, prevede la sospensione delle segnalazioni a sofferenza, da parte di banche o istituti di credito, alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (il CRIF), fino al 31 gennaio 2021.
Tali sospensioni si applicano anche per i finanziamenti contratti per il sisma del maggio 2012 e per quello dell’agosto 2016 (art. 34 D.L. Rilancio). |
* Tale strumento di liquidità è previsto dagli artt. 1 e 13 del D.L. Liquidità (modificati dalla Legge di Conversione n. 40/2020 e dall’art. 64 D.L. Agosto).
** Si vedano: Reg. Ue. n. 651/2014, Articolo 2 (Definizioni), n. 18; Reg. Ue. n. 702/2014, Articolo 2 (Definizioni), n. 14; Reg. Ue. n. 1388/2014, Articolo 3 (Definizioni), n. 5.