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Finanziamenti Garantiti? La segnalazione al Crif è sospesa

E' utile ben in quadrare la posizione creditoria del richiedente, prima del CRIF

Con gli ultimi decreti, per l’emergenza Covid, il Legislatore ha voluto aiutare i professionisti e le imprese attraverso l’erogazione di finanziamenti agevolati.

In particolare, l’aiuto principale è il finanziamento del 25% del fatturato del 2019 (Garantito dallo Stato al 100% con SACE e Fondo PMI*).

Tuttavia, molte società e professionisti si sono visti bloccare tali finanziamenti garanti al 100% dallo Stato, perché “segnalati al CRIF”. Tale segnalazione “al CRIF” è stata però limitata dal D.L. Agosto.

Quindi per molti professionisti e imprese si riapre la possibilità di richiedere tale finanziamento garantito dallo stato al 100%.

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Per fare un po’ di chiarezza, su tali finanziamenti e sulle principali caratteristiche creditorie dei richiedenti, riportiamo una utile tabella che precisa le condizioni creditorie e indica quando le Banche NON possono richiedere la “segnalazione al CRIF”.

VALUTAZIONE DEL CREDITO

SPIEGAZIONE

Imprese e professionisti che possono richiedere il finanziamento, dal punto della posizione creditoria (per vedere le altre condizioni, CLICCA QUI). Possono beneficiare di tali finanziamenti i soggetti che sono in bonis.

Ma quando si considera un soggetto in bonis?

Sono le imprese e i professionisti che NON sono in “difficoltà”, al 31 dicembre 2019 (se sono in difficoltà dopo tale data, deve essere per causa del Covid).

Precisamente, NON sono in “difficoltà** i soggetti se NON hanno ALCUNA delle seguenti condizioni:

  1. Perdite d’esercizio sul Patrimonio Netto: il rapporto NON deve essere superiore al 50%:
  • per SRL, costituite da almeno 3 anni, NON vi deve essere più del 50% del capitale sociale assorbito dalle perdite;
  • Snc e Sas, costituite da almeno 3 anni, i fondi della società non devo essere per il 50% assorbite dalle perdite.
  1. Presenza di procedure concorsuali;
  2. Aiuti per il salvataggio dell’impresa non ancora restituiti;
  3. Raffronto tra i debiti ed il Patrimonio Netto oltre lo 7,5: il rapporto NON deve essere superiore a 7,5 (debito/patrimonio netto < 7,5);
  4. Raffronto tra EBITDA (Margine Operativo Lordo) e Oneri Finanziari oltre 1: il rapporto NON deve essere superiore a 1 (EBIRDA/oneri finanziari < 1).
  5. Non vi siano crediti deteriorati (NPL) al 31/12/2020 (segnalazioni al CRIF entro il 31/12/2019): si veda il successivo punto.
Cosa si intende con i crediti deteriorati (NPL)? (si anche veda anche Circ. ABI n. 272 del 30/7/2008, pag. B.7 e Comunicazione ABI del 9/4/2020) Cosa sono i NPL (“Non Performing Loans”).

Essi sono “crediti deteriorati” e si distinguono in:

1. Sofferenza: è la posizione più grave per il debitore. Quest’ultimo è giudicato insolvente in modo permanente ed il credito che gli è stato concesso diventa inesigibile.

Ciò significa che la banca ritiene di non poter più recuperare il credito e può anche procede con il pignoramento.

2. Inadempienza: quando un credito è classificato come UTP (Unlikely To Pay), è meno grave della sofferenza. E’ solo una difficoltà nel fare fronte ai pagamenti, che può essere anche solo temporanea. La banca non chiederà il pignoramento.

3. Esposizioni scadute: mancato rispetto di pagamenti rateizzati per oltre 90 giorni. E’ solo una grave violazione delle scadenze dei pagamenti pattuiti.

Come si fa la richiesta dei finanziamenti garantiti dallo stato? I soggetti in bonis, per chiedere la sospensione, devono presentare una autodichiarazione con la quale attestano di aver subito, in via temporanea, una carenza di liquidità a causa della crisi da pandemia.

La banca o l’istituto di credito interpellato non può accertare la veridicità di quanto indicato nell’autodichiarazione (si veda FAQ del 27/3/2020 del MeF).

Tali sospensioni sono garantite (per il 33%) da una apposita sezione del Fondo Centrale di Garanzia (art. 56, comma 6).

Sospensione della segnalazione al CRIF

 

 

L’art. 37bis del D.L. Liquidità (come modificato dall’art. 65 del D.L. Agosto), che richiama l’art. 56, comma , D.L. Cura Italia, prevede la sospensione delle segnalazioni a sofferenza, da parte di banche o istituti di credito, alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (il CRIF), fino al 31 gennaio 2021.

Tali sospensioni si applicano anche per i finanziamenti contratti per il sisma del maggio 2012 e per quello dell’agosto 2016 (art. 34 D.L. Rilancio).

* Tale strumento di liquidità è previsto dagli artt. 1 e 13 del D.L. Liquidità (modificati dalla Legge di Conversione n. 40/2020 e dall’art. 64 D.L. Agosto).

** Si vedano: Reg. Ue. n. 651/2014, Articolo 2 (Definizioni), n. 18; Reg. Ue. n. 702/2014, Articolo 2 (Definizioni), n. 14; Reg. Ue. n. 1388/2014, Articolo 3 (Definizioni), n. 5.

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