COVID: mancato deposito di note scritte, comporta improcedibilità
La scelta di note scritte non è dipesa dal consenso dei difensori

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2151 del 16 giugno 2020, affronta le conseguenze del mancato deposito telematico delle note scritte, previste dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) per affrontare l’impossibilità di effettuare le udienze in presenza, a causa dell’emergenza Covid.
Per La Corte d’Appello la scelta del deposito di note scritte in luogo dell’udienza in presenza non è lasciata alla volontà dei difensori, ma agli uffici giudiziari. Pertanto, il mancato deposito della nota scritta comporta l’improcedibilità dell’azione, rilevabile d’ufficio.
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Gli articoli di riferimento
Art. 83, comma 7, D.L. n. 18/2020 (D.L. Cura Italia): “7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
- a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
- f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti; il luogo posto nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti di legge. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
- g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
- h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
h-bis) lo svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
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La decisione della Corte d’Appello
La Corte campana nell’affrontare l’attuale problematica delle udienze NON svolte in udienza, indica due punti importanti:
- Le norme previste dall’art. 83, comma 7, D.L. n. 18/2020 sono norme eccezionali, ma che sono in sostituzione (“funzione succedanea”) di quelle del codice di rito.
- La scelta delle udienze con modalità diversa da quella in presenza è una scelta dagli uffici giudiziari (Presidente del Tribunale, Presidente della Corte d’Appello, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, eccetera) e non dipende dalla volontà di aderire dei difensori;
- Per l’efficacia di tale scelta fatta dagli uffici giudiziari NON serve che i difensori delle parti diano il loro consenso. Per la Corte la scelta della modalità alternativa alla presenza in udienza ha come ratio un interesse generale e superiore non disponibile ai difensori: contenere la pandemia di Covid
Date tali premesse la Corte d’appello arriva alla conclusione che il mancato deposito delle note non è un incombente che non crea effetti sul procedimento, anzi ne può causare anche la stessa “chiusura”.
Per la Corte campana il mancato deposito delle note da parte di uno dei difensori comporta l’improcedibilità della causa (nel caso di specie, si è fatta applicazione dell’art. 348 c.p.c., “improcedibilità dell’appello”).