Notifica PEC

Notifica PEC: è inesistente se non vi è la ricevuta di consegna

La notifica a istanza di Parte deve generare la RAC

La Cassazione, con l’ordinanza n. 15298 del 17 luglio 2020, ritorna sulle modalità di notifica degli atti tramite PEC e sui documenti che provano tale notifica. Per la Suprema Corte è certo che, nel caso in cui non venga generata la ricevuta di consegna (RAC), la notifica con PEC è inesistente (quindi non sanabile). Si ricorda che la PEC è quello strumento telematico con cui si trasmette un documento informatico (per maggiori info CLICCA QUI).

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Gli articoli di riferimento

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”) Art. 48. (Posta elettronica certificata):

“1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.

  1. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. “

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”). Art. 6. (Utilizzo del domicilio digitale):

1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all’articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

[1-bis. abrogato]

1-ter. L’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all’articolo 6-bis. L’elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l’Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all’articolo 6-ter. L’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l’Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all’articolo 6-quater.

1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all’originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.

[2. abrogato]

[2-bis. abrogato]”

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La fattispecie dell’ordinanza

La società X s.a.s. adiva il Tribunale di Roma con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per sentir pronunciare la risoluzione del contratto preliminare con cui i sig.ri persone fisiche convenuti. Il Tribunale dava ragione alla società X s.a.s.

Avverso la sentenza del Tribunale convenuti proponevano appello e la Corte di appello di Roma dichiarava il gravame inammissibile, per tardività dell’impugnazione.

La sentenza della Corte d’appello di Roma veniva impugnata per cassazione dai sig.ri persone fisiche convenuti.

La società X s.a.s. presentava controricorso, eccependo preliminarmente l‘inammissibilità del ricorso per essere stato il medesimo notificato dopo il decorso del termine breve per l’impugnazione decorrente dalla data del 1 luglio 2017, in cui la sentenza qui gravata sarebbe stata notificata a mezzo PEC all’indirizzo dell’avvocato difensore degli odierni ricorrenti, estratto del pubblici elenchi.

Quello che qui riguarda è come la Cassazione ha risolto l’eccezione preliminare della La società X s.a.s. in riferimento alla notifica, via PEC, della sentenza della corte d’appello di Roma

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La decisione della Cassazione sull’eccezione relativa alla notifica con PEC

Sul punto la Corte ha statuito che:

  • “Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, perché la notifica dell’impugnata sentenza effettuata via PEC deve giudicarsi inesistente, non risultando essere stata generata la ricevuta di consegna. Al riguardo soccorre il principio che «in caso di notifica telematica effettuata dall’avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., e non mediante deposito dell’atto in cancelleria”.

Pertanto, in caso di notifica, su istanza di parte, di atto tramite PEC il mittente che NON riceve la generazione della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC), deve subito rinnovare la notifica, pena l’inesistenza della stessa.

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