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Lock-down e impossibilità sopravvenuta

Cassazione: i pagamenti impossibili causa emergenza Covid possono portare ad una rinegoziati dei contratti

In questo periodo molti imprenditori o professionisti hanno grossi problemi a pagare gli affitti ed i fornitori. Per tali soggetti, purtroppo, non sono difese previste nei decreti posti in essere dal Governo per la pandemia (Decreto Cura Italia; Decreto Liquidità; Decreto Rilancio; Decreto Agosto; Decreto Semplificazioni). Tuttavia, la Cassazione ha indicato un chiaro orientamento a difesa di tali soggetti, utilizzando gli strumenti legislativi già presenti nel codice di civile. Si veda anche la News del 7/9/2020.

Per la Suprema Corte se un debitore (ad esempio un conduttore di un negozio) non riesce a pagare il canone di locazione per carenza di liquidità, dovuta all’attuale crisi, può opporsi e bloccare anche lo sfratto.

Il debitore, anzi, può anche pretendere dal creditore una rinegoziazione del contratto.

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La Corte di Cassazione ha pubblicato una relazione tematica per la gestione dei contratti e sulle procedure concorsuali.

Sono stati affrontati i seguenti argomenti:

1.Impostazione dei problemi.

2.Le norme sull’impossibilità sopravvenuta.

3.Le norme sull’eccessiva onerosità sopravvenuta.

4.Inadempimento della prestazione e impotenza finanziaria.

  1. Le norme sostanziali “anti-Covid”.
  2. Le norme “emergenziali” per le imprese in crisi.
  3. L’esecuzione delle procedure concorsuali minori.
  4. Il principio di conservazione del contratto.
  5. La rinegoziazione del contratto squilibrato.

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Gli articoli di riferimento

Art. 1256 c.c.: L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.

Tuttavia, l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.

Art. 1463 c.c.: Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.

Art. 1464 c.c.: Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale”.

Art. 1467 c.c.: ”Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

Art. 1372 c.c.:Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.

Art. 1375 c.c.:Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede

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Le osservazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, appunto, precisa che tutti i decreti posti in essere dal legislatore per fronteggiare la pandemia (Decreto Cura Italia, Decreto Liquidità, Decreto Rilancio, Decreto Agosto) non hanno introdotto nuovi strumenti a difesa del debitore che si trova in carenza di liquidità.

Pertanto, la Cassazione ha utilizzato gli strumenti (articoli del codice civile) già presenti nell’ordinamento (si vedano gli articoli sopra riportati).

In buona sostanza, per il Supremo Consesso, in caso di impossibilità per il debitore di onorare le scadenze per impossibilità a lui non imputabili (art. 1256 c.c.) come ad esempio il lock-down imposto, le parti devono attivarsi per la rinegoziazione del contratto.

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Innanzitutto, la Suprema Corte individua che tutti i contratti a prestazioni corrispettive (quindi sinallagamatici, art. 1463 c.c.) devo sempre essere orientati ai seguenti principio:

  • Buona fede tra le parti;
  • Ragionevolezza;
  • Equità tra le parti.

Tali principi devo essere considerati anche per l’esecuzione delle prestazioni del contratto (art. 1467 c.c.).

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Successivamente precisa che, in caso di impossibilità temporanea (art. 1464 c.c.), il debitore può pretendere che la sua prestazione venga parzialmente diminuita.

Il creditore, dall’altra parte, fa la facoltà di:

  1. Pretendere una riduzione della sua prestazione;
  2. Può recedere dal contratto se non ha interesse al parziale adempimento da parte del debitore;
  3. Può sospendere anche lui la sua prestazione.

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Inoltre, dal punto di vista probatorio, in caso di giudizio attivato dal creditore, la Cassazione precisa che sarà onere del debitore dimostrare che la sua impossibilità parziale di adempiere al pagamento derivi dalle azioni poste in essere dal Governo per la pandemia.

Dall’altra parte, invece, sarà onere del creditore dare prova che l’adempimento del debitore sarebbe stato lo stesso possibile nella sua totalità.

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Infine, la Cassazione indica che la migliore soluzione è sempre quella dell’accordo di rinegoziazione tra le parti che porti a riappianare lo squilibrio che si è formato tra debitore e creditore.

In caso di mancato accordo per tale rinegoziazione si possono avere due possibilità:

  • Il giudice può sostituirsi al creditore ed “imporre” la rinegoziazione del contratto (art. 2932 c.c.);
  • Il debitore che ha proposto la rinegoziazione, può chiedere la risoluzione del contratto (art. 1464 c.c.).

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