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16 settembre: scade termine per la notifica del ricorso di primo grado

Per la circolare AE tale proroga non si applica per gli accertamenti con adesione

Domani 16 settembre 2020 andrà a scadere il termine di notifica dei ricorsi avanti alle CTP, prorogato dall’art. 149, comma 3, del Decreto n. 34/2020 (il Decreto Rilancio).

Al fine di limitare gli effetti negativi della pandemia, il legislatore è intervenuto nella proroga dei termini processuali previsti dall’art. 83 del Decreto 18/2020 (il Decreto Cura Italia).

Il comma 3 dell’art. 149 del Decreto Rilancio ha prorogato solo gli atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate, che il relativo pagamento scadeva tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020.

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L’art. 149 D.L. n. 34/2020

Art. 149, commi 1-3, D.L. n. 34/2020:

1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

  1. a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
  2. b) accordo conciliativo ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  3. c) accordo di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  4. d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell’articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
  5. e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell’articolo 10, dell’articolo 15 e dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
  6. f) atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  7. g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell’imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
  8. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
  9. E’ prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.”

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Gli atti che beneficiano della proroga fino al 16 settembre 2020

ATTI SPIEGAZIONI
Atti di accertamento con adesione Avvisi di accertamento per i quali è stata inviata la richiesta di soluzione deflattiva ex art. 7 del D.Lgs. 218/1997
Accordo conciliativo Sia per la conciliazione fuori udienza, ex art. 48 D.Lgs. n. 546/1992;

Sia per la conciliazione in udienza, ex art. 48bis D.Lgs. n. 546/1992.

Accordo di mediazione Per le controversie di valore (al netto di sanzioni ed interessi) non superiore a 50.000 euro (art. 17bis D.Lgs. n. 546/1992)
Avvisi di recupero dei crediti d’imposta Ai sensi dell’art. 1, comma 421 della Legge n. 311/2004
Avvisi di liquidazione Per omesso versamento dell’imposta di registro, ipocatastali (per le successioni), imposta sulle donazioni e imposta sui finanziamenti e sulle assicurazioni
Avvisi di liquidazione per omessa registrazione di contratti
Atti per le rendite catastali Ai fini dell’imposta di registro, per le successioni e per l donazioni

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Gli avvisi di accertamento NON beneficiano della proroga fino al 16 settembre 2020

Considerando anche quanto è indicato nella Circolare n. 25 del 20 agosto 2020 (paragrafo 3.7.3), gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, per i quali è stata formulata istanza di adesione (ex art. 7 D.Lgs n. 218/1997), se la sottoscrizione dell’accordo in adesione è avvenuto oltre il 11 maggio 2020, tali accertamento NON rientrano nella proroga al 16 settembre 2020, sopra indicata.

Per l’Agenzai delle Entrate, a seguito di adesione sottoscritta dolo l’11 maggio, il relativo pagamento dell’avviso di accertamento va oltre il periodo temporale del 9 marzo-30 maggio 2020. Pertanto, non si applica la proroga per il ricorso di primo grado al 16 settembre 2020.

Precisamente, la Circolare AE 20/2020:

Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, qualora la sottoscrizione dell’atto di adesione avvenga oltre l’11 maggio, il relativo versamento non rientra nella sospensione prevista dal combinato disposto del comma 1 e del comma 2 dell’articolo 149 del Decreto.

Inoltre, in caso di mancato perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione, considerato che la presentazione dell’istanza comporta l’impossibilità di beneficiare della definizione prevista dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il quale presuppone la rinuncia a formulare istanza di accertamento con adesione, non opera la sospensione di cui al comma 3 dell’articolo 149.

Per il versamento delle somme dovute sulla base degli accertamenti non più definibili ai sensi del citato articolo 15, opera la sospensione di 64 giorni prevista dagli articoli 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.”

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