Documenti

Non esibiti in fase di verifica i documenti, non ne preclude sempre l’utilizzo in processo

L'Agenzia deve ben indicare i documenti richiesti e le conseguenze della loro non esibizione

La Cassazione ha precisato che si applica la preclusione dell’art. 32, comma 3, del D.p.r. n. 600/1973 (inutilizzabilità dei documenti in processo) solo se, in fase di verifica, l’Agenzia delle Entrate specifica in modo puntuale i documenti richiesti ed avverte delle conseguenze della mancata produzione (Cass. n. 17364 del 19 agosto 2020).

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Norme di riferimento

Art. 32, comma 3, del D.p.r. n. 600/1973: “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.

Art. 52, comma 5, del D.p.r. n. 633/1972: ”I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto d’esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione”.

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Norme di riferimento

L’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo per la cassazione della sentenza che aveva dato ragione alla società contribuente.

La CTR confermava l’avviso di accertamento impugnato.

Per la CTR, in riferimento ai finanziamenti effettuati dai soci alla società, ha affermato che gli stessi, risultando ritualmente deliberati in data 2/5/2006 dall’assemblea dei soci, fossero veri e propri prestiti, per i quali vi era l’obbligo di rimborso da parte della società e, quindi, non interessassero il conto economico dal quale era derivata la materia imponibile per la società.

L’Agenzia ricorreva per cassazione proprio per questa parte della sentenza della CTR.

Secondo l’Ufficio, il giudice di secondo grado non poteva considerare il verbale del 2/05/2006, in quanto quest’ultimo non fu mai esibito in fase di controllo. Viere stata violazione dell’art. 32, comma 3, D.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 52, comma 5, D.p.r. n. 633/1972.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha specificato un importante passaggio tra la fase di controllo dell’Agenzia delle Entrate (oppure della Guardia di Finanza) e la successiva fase processuale.

In buona sostanza, perché si applichi il divieto di utilizzo dei documenti non prodotti in fase di controllo, l’accertatore non può fare una richiesta generica dei documenti necessari, La richiesta, invece, deve essere puntualmente specifica ed inoltre deve essere chiaramente indicato al contribuente accertato le specifiche conseguenze della mancata esibizione di tale documentazione (art. 32, comma e D.p.r. n. 600/1973; ed art. 52, comma 5 D.p.r. n. 633/1972) e che, come conseguenza, il contribuente abbia rifiutato l’esibizione.

Precisamente:

il motivo è infondato; come questa Corte ha chiarito, «in tema di accertamento, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica» (Cass., ord. n. 7011 del 21/03/2018; vedi anche Cass., ord. n. 27069/16; Cass. nn.453 e 22126/2013);

ciò in quanto l’impossibilità di considerare a favore del contribuente, in sede amministrativa e contenziosa, i documenti non acquisiti durante gli accessi, perché il

contribuente ha rifiutato di esibirli o dichiarato di non possederli, o li ha comunque sottratti al controllo, è prevista da una norma che fa eccezione a regole generali;  ne consegue che, per essere operante, il contribuente deve aver tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova e, dunque, capace di far dubitare della genuinità di documenti che affiorino soltanto in seguito, nel corso del giudizio (vedi Cass. sent. n. 27812 del 31 ottobre 2018);

nel caso di specie, non è emerso che i verificatori abbiano formulato tale invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, nè che vi sia stato un atteggia mento volutamente ostruzionistico del contribuente in sede di verifica, circostanze neanche dedotte dall’amministrazione ricorrente, che, sostanzialmente, non ha contestato il verbale di assemblea prodotto in giudizio, se non per l’asserita inutilizzabilità;

in mancanza della prova da parte dell’Agenzia ricorrente delle condizioni per la dedotta inutilizzabilità, deve ritenersi che il giudice di appello potesse valutare il verbale prodotto dal contribuente quale prova dei finanziamenti dei soci” (Cass. n. 17364/2020).

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