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Ipoteca, serve la notifica dell’intimazione di pagamento

L'art. 26 del Decreto Semplificazione ha aumentato l'efficacia dell'intimazione di pagamento

La Cassazione, con l’ordinanza n. 18964 del 11 settembre 2020, ha precisato che se è passato più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento non può essere iscritta ipoteca se prima non viene notificata l’intimazione di pagamento.

Precisamente, in ottemperanza al principio del contraddittorio preventivo (di matrice europea), se per l’iscrizione ipotecaria del Fisco non vi era ancora previsto l’obbligo della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione, allora deve esserci stata la notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.p.r. n. 602/1973 (vedi anche News del 4/11/2017).

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Norma di riferimento

Art. 50 D.p.r. n. 602/1973:

“1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

  1. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
  2. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica*

 

*  l’art. 26, comma 18, del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazione) ha aumentato il termine d’efficacia dell’intimazione di pagamento da 6 mesi ad 1 anno. Per maggiori info CLICCA QUI

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La decisione della Cassazione

Dei tre motivi di ricorso formulati dal contribuente, la Cassazione accoglie solo il terzo.

Precisamente la Suprema Corte ha dato atto che l’iscrizione d’ipoteca non è un atto dell’esecuzione, ma, tuttavia, è sempre un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata.

Da qui il Supremo Consesso aggancia il ragionamento riferito, al principio europeo, del contraddittorio preventivo per tutti gli atti del fisco.

In buona sostanza:

in tema di riscossione coattiva d’imposta, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, l’amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine, determinabile in 30 giorni, in coerenza con analoghe previsioni normative al fine di presentare osservazioni od effettuare il pagamento; e va ritenuto che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dagli artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (Cass. n. 18964/2020).

Pertanto, in caso di mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione d’ipoteca, il Fisco è obbligato a comunicare al contribuente l’intimazione di pagamento. Unico atto intermedio tra la notifica della cartella e l’iscrizione d’ipoteca.

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