Delega

Delega. Il giudice deve controllare la sottoscrizione dell’accertamento

L'Agenzia delle Entrate deve produrre in giudizio la delega ed il giudice è obbligato a controllarla.

Per la Suprema Corte il Giudice Tributario è obbligato a verificare se l’avviso di accertamento è correttamente sottoscritto. Il Giudice deve controllare l’esistenza della delega di firma dell’atto (Cass. n. 20194 del 25 settembre 2020).

In buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate, se il contribuente solleva l’eccezione di carenza di delega di sottoscrizione dell’avviso, deve produrre in giudizio tale delega ed il giudice è obbligato a controllare la delega.

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Norma di riferimento

Art. 42, comma 1, D.p.r. n. 600/1973: (Avviso di accertamento)

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

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La fattispecie oggetto decisione della Cassazione

Una società bar caffetteria impugnava un avviso di accertamento basato su studi di settore. Tra i vari motivi d’impugnazione vi era anche il difetto di sottoscrizione dell’avviso impugnato per violazione dell’art. 42, comma 1, D.p.r. n. 6500/1973 per assenza di delega di firma.

La CTP respingeva il ricorso e nulla statuiva sul motivo di difetto di sottoscrizione per assenza di delega di firma.

Anche la CTR confermava la validità dell’avviso impugnato, senza motivare sull’eccezione del difetto di delega di firma.

Di conseguenza, la società contribuente ricorreva in Cassazione e, tra gli 8 motivi, eccepiva la circostanza che la CTR non ha esaminato né motivato l’eccezione di difetto di sottoscrizione per assenza di delega di firma

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La decisione della Cassazione

Subito la Cassazione ha confermato la sua recente interpretazione sulla delega di sottoscrizione.

La Suprema Corte ha distinto tra:

  • Delega di firma: che riporta il nominativo del funzionario delegato alla sottoscrizione. Essa è un mero documento burocratico senza rilevanza esterna e può essere anche l’ordine di servizio. Deve, però, avere la individuato la qualifica rivestita dall’impiegato qualificato (questa è quella contestata dalla società contribuente);
  • Delega di funzioni: che riporta la qualifica del funzionario delegato. E’ il delegare il potere a formare l’atto e non solo a sottoscriverlo (si veda anche la News del 30/05/2019).

Successivamente il Supremo Consesso ha concentrato l’attenzione sull’obbligo del Giudice tributario di controllare la documentazione prodotta dall’Ufficio per provare la delega di firma.

E’ stato precisato che a fronte di una specifica eccezione della contribuente di carenza di delega alla sottoscrizione, l’Agenzia delle Entrate ha in sé l’onere di produrre in giudizio tutta la documentazione a sostegno della regolare delega a firmare l’atto.

Di conseguenza sorge l’obbligo del Giudice Tributario di verificare i documenti prodotti dall’Ufficio e di dare adeguata motivazione in riferimento all’eccezione di carenza di delega di firma.

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