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Nulla PEC, se inviata con un indirizzo non presente nei pubblici elenchi

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Per la CTP di Napoli, sentenza n. 52321 del 8 luglio 2020, è nulla la cartella notificata tramite PEC, se l’indirizzo del Riscossore non è tra quelli indicati negli ufficiali elenchi pubblici.

Come indicato anche nel nostro VADEMECUM INFORMATICO è importante ben conoscere tutte le problematiche relative alla notifica tramite PEC. Tra gli elementi essenziali per tale notifica vi è anche l’obbligo di prelevare gli indirizzi da appositi indici pubblici.

Ebbene, proprio tale carenza è stata riscontrata dalla CTP di Napoli che ha annullato le pretese tributarie. In particolare, i giudici napoletani hanno riscontrato che l’indirizzo del mittente (Agenzia delle Entrate-Riscossione di Napoli) non era quello “ufficiale” indicato nel registro INI-PEC (e IPA). Pertanto, hanno annullato i tributi per inesistenza delle relative cartelle di pagamento.

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La decisione della CTP

La fattispecie affrontata dai giudici partenopei era complessa. Il contribuente aveva contestato le pretese tributarie tramite l’impugnazione del ruolo. Inoltre, durante il processo interveniva anche l’Agenzia delle Entrate (soggetto titolare del ruolo).

In risposta all’eccezione del Riscossore che contestava la tardività dell’impugnazione delle cartelle attraverso il ruolo, il contribuente depositava memoria dove formalmente eccepiva che: l’Agente della riscossione adoperava una PEC diversa da quelle registrate negli indici ufficiali. Precisamente, la PEC con oggetto le cartelle proveniva da notifc.acc.campania@pec.agenziariscossione.goiv.it, ma nell’indice INI-PEC (e IPA) vi è solamente indicato: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Pertanto, la CTP, innanzitutto, ha dato atto della legittimità del ricorso:

  • Perché tale possibile impugnazione è prevista dall’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992;
  • La stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha previsto la difesa “anticipata” tramite l’impugnazione del ruolo (si veda la News del 27/9/2019).

Successivamente i Giudici tributari sono stati lapidari e corretti:

  • 6bis del D.Lgs. n. 82/005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) prevede che le Pubbliche Amministrazioni (tra cui vi è il Riscossore che è una Pubblica Amministrazione Economica), le imprese e i professionisti devono scambiarsi dati, informazioni e documenti solo con le PEC indicati in INI-PEC o in IPA;
  • 16ter D.L. n. 179/2012 precisa che per pubblici elenchi si intendono INI-PEC, IPA e REGINDE (il decreto semplificazioni a previsto con registro pubblico anche l’INAO);
  • 26 D.p.r. n. 602/1973 consente la notifica tramite PEC delle cartelle, ma con le modalità del D.P.R. n. 68/2005, il quale (assieme al D.Lgs. n. 82/2005) impone che si debbano usare solo gli indirizzi PEC presenti nei registri pubblici ufficiali;
  • La Cassazione ha statuito che la notifica fatta (sia per il mittente che per il destinatario) con PEC diverse da quelle indicate nei registri pubblici e NULLA (si veda News del 10/10/20109)

In conclusione, la CTP di Napoli ha statuito:

“In sostanza, dai documenti versati in atti dall’esattore è emerso il fatto storico inconfutabile che la cartella di pagamento è stata trasmessa da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro (IPA) per la notifica dei provvedimenti esattivi di natura tributaria: tale modalità notificatoria risulta in contrasto con la richiamata normativa, pertanto la contestata notifica deve ritenersi priva di effetti giuridici”.(CTP Napoli n. 5232/2020).

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