Dilazioni

La dilazione non blocca l’impugnazione della cartella

Solo i pagamenti voluti causano la cessata materia del contendere

Per la Suprema Corte, ordinanza n. 20962 del 01 ottobre 2020, il pagamento della cartella, anche dilazionata, non impedisce l’impugnazione in giudizio della stessa. Il pagamento coatto (forzoso) non concilia con la volontà di rinunciare all’impugnazione (vedi anche News del 22/6/2018).

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La fattispecie

Una società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, quale responsabile in solido per debito del terzo. Successivamente, nelle more del giudizio, provvedeva al pagamento degli importi, ma indicava espressamente, nel corso del giudizio, che il pagamento era dovuto solamente ad arrestare l’eventuale riscossione.

La CTP dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la CTR rigettava l’appello della società contribuente, per la stessa motivazione.

Precisamente la CTR riteneva che il versamento effettuato dalla contribuente aveva natura di adempimento di obbligazione pecuniaria, non revocabile, con conseguente improcedibilità del giudizio per carenza di interesse, salva l’istanza di rimborso del contribuente.

La società contribuente proponeva ricorso in Cassazione.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte fa un distinguo sul pagamento voluto (si può dire libero) e quello coatto (costretto per non subire conseguenze come il pignoramento). Successivamente precisa, anche per la materia tributaria, il principio che il pagamento NON spontaneo (coatto) non può provocare la cessazione della materia del contendere.

Precisamente:

  • Invero, il pagamento come anche la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento non integra acquiescenza alla pretesa tributaria, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione, l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass., Sez. V, 8 febbraio 2017, n. 3347), risultando irripetibile il versamento solo di quanto spontaneamente pagato.
  • Il principio della inidoneità del pagamento non spontaneo (bensì coatto) a provocare la cessazione della materia del contendere è, del resto, speculare al principio, anch’esso affermato da questa Corte, della sussistenza dell’interesse dell’Ufficio alla controversia in caso di sgravio di una cartella di pagamento in seguito a una sentenza favorevole al contribuente, in quanto trattasi di comportamento che può fondarsi anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese del procedimento espropriativo” (Cass. n. 20962/2020, si veda anche Cass. n. 22507/2019; Cass. n. 31484/2019; Cass. n. 31486/2019; Cass. n. 11481/2018; Cass. n., 14945/2019 e Cass. n. 16098/2018 Contro).

E’ quindi opportuno, quando si emette una istanza di dilazione di indicare, anche nella stessa istanza, la volontà di voler dilazionare la solo fine di evitare azioni esecutive e/o cautelari del Riscossore. Precisando, altresì, che l’istanza stessa non rappresenta acquiescenza del debito

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