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Prescrizione di 5 anni per sanzioni ed interessi

Prescrizione di 5 anni è prevista: interessi dall'art. 2948 c.c., sanzioni dall'art. 20 D.Lgs. 472/97

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 20955 del 01 ottobre 2020, ha confermato che si applica la prescrizione quinquennale per le sanzioni e per gli interessi tributari (si veda anche News del 11/05/2019 e “Prescrizione & decadenza”)

Tale prescrizione di 5 anni è prevista, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 e, per gli interessi, si applica invece la prescrizione breve dell’art. 2948 n. 4 c.c.

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Le norme in questione

Art. 2948 n. 4 c.c. (prescrizione di cinque anni)

Si prescrivono in cinque anni:

(…)

4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;”.

 

Art. 20, comma 3 , D.Lgs. n. 472/1997 (Decadenza e prescrizione)

“(…).

  1. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.

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La fattispecie

Una contribuente proponeva ricorso avanti la competente CTP avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca e le 3 sottostanti cartelle di pagamento. Veniva eccepita anche la prescrizione delle sanzioni e degli interessi tributari.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo che fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale per i crediti relativi a interessi e sanzioni oggetto delle cartelle prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Sull’impugnazione dell’Agenzia e del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale, riuniti gli appelli, li rigettava, confermando l’avvenuta prescrizione quinquennale per le sole sanzioni ed interessi oggetto delle cartelle esattoriali.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorreva in Cassazione.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, con la presente ordinanza, ha confermato il proprio orientamento che, pur considerando la prescrizione decennale per i tributi, statuisce:

  • la prescrizione quinquennale per le sanzioni, ex art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997;

Precisamente: “Questa Corte ha, sul punto, avuto modo di puntualizzare che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” (Cass. n. 20955/2020);

  • la prescrizione quinquennale per gli interessi, ex art. 2948 n. 4 c.c..

Precisamente: “E’ stato altresì precisato in materia di interessi che « gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, n. 4, cod. civ.” (Cass. n. 20955/2020).

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