Notifica

Notifica con Poste. La questione alle Sezioni Unite

La questione è sulla necessità, o meno, di dimostrare il ricevimento della lettera raccomandata (CAD).

La Sezione V (la Tributaria) della Cassazione, con l’Ordinanza Interlocutoria n. 21714 del 8 ottobre 2020, ha sollevato alle Sezioni Unite la problematica sulla prova che l’Agenzia delle Entrate deve portare in giudizio, in caso di notifica di avvisi di accertamento tramite il servizio Postale.

La Sezione Tributaria ha individuato un contrasto giurisprudenziale sul fatto di produrre in giudizio solo l’avviso di notifica (dell’avviso di accertamento) che attesta la spedizione del CAD, oppure di depositare in giudizio proprio la copia del CAD.

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Le norme in questione

E’ importante subito precisare di quale modalità di notifica si riferisce l’Ordinanza in commento. Si tratta della notifica (solitamente di avvisi di accertamento) eseguita dall’Agenzia delle Entrate e dal postino.

In buona sostanza, il funzionario dell’Agenzia delle Entrate non consegna direttamente l’avviso al destinatario, ma da atto nella relata di notifica di aver spedito l’atto tramite plico raccomandato, ex legge n. 890/1982 (per le altre modalità di notifica si veda la News del 19/10/2019).

Tuttavia, il postino non trova il destinatario (e neppure altri soggetti autorizzati a ricevere il plico) e, pertanto, deposita l’atto presso l’Ufficio Postale vicino. Di tale deposito viene data notizia al destinatario dell’avviso di accertamento tramite una raccomandata, il famoso CAD (Comunicazione Avvenuto Deposito).

La norma centrale è:

Art. 8: “Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente”.

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La fattispecie

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento, eccependo, in particolare, che i sottostanti avvisi di accertamento non gli erano mai stati notificati. Tali avvisi venivano spediti con le modalità sopra indicate ex Legge n. 890/1982.

L’Agenzia produceva in giudizio solo la relata di notifica con indicato che l’atto era stato notificato tramite raccomandata di Poste Italiane e nell’avviso di ricevimento, vi era indicato solo il numero di raccomandata spedita (CAD). Quella, cioè, che ha il fine di avvisare il destinatario della tentata notifica e che il plico è depositato presso l’ufficio postale (art. 8, comma 4, Legge n. 890/1982).

In buona sostanza, l’Agenzia non produceva la copia del CAD, che attesta l’effettivo raggiungimento dell’avviso presso il destinatario.

La CTP e la CTR rigettavano le doglianze del contribuente. Quest’ ultimo ricorreva in Cassazione.

La Sezione V sollevava alle Sezioni Unite il conflitto giurisprudenziale in riferimento alla prova deve essere depositata da parte dell’Ufficio per rappresentare la corretta notifica dell’avviso di accertamento.

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La decisione della Cassazione Sezione V

La Sezione V individua due distinte giurisprudenze sulla prova da depositare in giudizio in caso di notifica con plico ex Legge n. 890/1982, se il destinatario era relativamente assente. La questione è, quindi, sulla necessità, o meno, di dimostrare il ricevimento della lettera raccomandata (il CAD).

Primo orientamento. La notifica, nel caso l’agente non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario (Agenzia delle Entrate) dopo 10 giorni (Cass. 2638/2019; Cass. n. 13833/2018; Cass. n. 26945/2017).

Secondo orientamento. La prova del perfezionamento della notifica, nel caso in cui il destinatario sia irreperibile temporaneamente, va data producendo il giudizio proprio la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, il cosiddetto CAD (Cass. n. 6221/2020; Cass. n. 5077/2019; Cass. n. 9642/2018; Cass. n. 15533/2017; Cass. n. 25040/2017).

Ora attendiamo la decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte.

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