CoronaVirus

Ecco il Nuovo DPCM, del 18 ottobre 2020

Dal 14 ottobre 2020 entreranno in vigore le nuove restrizioni

Nella serata di ieri, 19 ottobre 2020, il Governo ha emanato un nuovo DPCM al fine di contenere l’aumento dei contagi. Entra in vigore il 18 ottobre 2020. Sono state introdotte nuove restrizioni per la libera circolazione, per la ristorazione e per gli assembramenti. Sono stati anche previsti maggiori controlli per chi entra nel territorio italiano.

Si allega slide dell’ALI sul nuovo DPCM del 18 ottobre 2020 CLICCA QUI

Anche le regioni stanno valutando di emanare provvedimenti per contenere la pandemia. CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE REGIONI CHE HANNO GIÀ EMANATO TALI PROVVEDIMENTI

Qui puoi scaricare il DPCM del 18 ottobre 2020.

Qui analizziamo ancora i singoli articoli del DPCM del 13 ottobre 2020

Articoli spiegazioni
Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio) -Vi è l’obbligo di portare ed indossare sempre la mascherina sull’intero territorio.

-E’ fortemente raccomandato l’uso delle mascherine e della distanza anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

-Se la temperatura corporea supera i 37,5° si deve rimanere nel proprio domicilio

-Vi è il divieto di assembramento.

-E’ obbligatorio tenere la distanza interpersonale di almeno 1 METRO.

-Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica.

-Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Sono invece ammesse le cerimonie civili e religiose con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto della distanza e con l’utilizzo della mascherina.

-Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6 persone. QUINDI IL LIMITE È: familiari conviventi + 6 persone NON CONVIVENTI (art. 1. Per. n).

-L’accesso nei luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti.

-Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le visite guidate e uscite didattiche.

-In pronto soccorso è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa.

-Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato: la distanza interpersonale di un metro, gli ingressi avvengano in modo dilazionato e venga impedito di sostare all’interno dei locali.

-Le attività di servizio di ristorazione sono consentite: sino alle 24:00 con consumo al tavolo, sino alle 21:00 in assenza di consumo al tavolo.

-Le attività inerenti la persona (tipo parrucchiera) sono consentite a condizione che rispettino i protocolli delle Regioni.

-I servizi finanziari, assicurativi  e bancari sono garantiti nel rispetto delle norme igenico-sanitarie.

 

Art. 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali)  

 

 

 

 

Art. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale) -Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole e nelle università le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie devono essere esposte presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggior transito.

-le aziende di trasporto pubblico devono sanificare i mezzi in modo ripetuto.

Art. 4 (Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero) Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori con maggior diffusione di COVID.
Art. 5 (Obbligo di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero) Chiunque fa ingresso nel territorio italiano, per qualsiasi durata, e tenuto a presentare una autodichiarazione per individuare la provenienza la destinazione ed il motivo del viaggio.
Art. 6 (Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero)  

 

 

 

 

 

Art. 7 (Obbligo dei vettori e degli armatori)  

 

Art. 8 (Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera)  

 

 

Art. 9 (Misure in materia di trasporto pubblico di linea)
Art. 10 (Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità)
Art. 11 (Esecuzione e monitoraggio delle misure) Il Prefetto territoriale competente assicura il controllo e l’esecuzione delle misure di prevenzione della pandemia. Per tale controllo il Prefetto si avvale delle Forze di Polizia
Art. 12 (Disposizioni Finali) Il DPCM entra in vigore dal 14 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020.

 

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