Sentenza

Avvocato antistatario

L'Avvocato distrattario non può impugnare se la condanna è inadeguata sulle somme

La Cassazione, con l’ordinanza n. 22140 del 14 ottobre 2020, ha affrontato la problematica della distrazione delle somme a favore dell’avvocato difensore. L’ordinanza concerne il quantum delle somme liquidate in sentenza all’Avvocato antistatario.

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La fattispecie

Nel corso di una causa avanti alla Corte d’appello un Avvocato si dichiarava antistatario delle somme relative al processo in questione. In buona sostanza, l’Avvocato difensore dichiara al Giudice che lui ha sopportato le spese del giudizio e, quindi, in caso di condanna di controparte, le somme vanno a lui distratte.

L’Avvocato antistatario, però, non concorda con la quantità della somma che la Corte d’Appello ha stabilito a titolo di condanna (spese di lite) e, per tale motivo, ricorre in Cassazione.

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La decisione della Cassazione

Per la Cassazione il ricorso proposto solo dall’Avvocato antistatario è inammissibile. Per la Suprema Corte, se si il Giudice non pronuncia sulla richiesta di distrazione delle somme all’Avvocato oppure abbia respinto tale richiesta, allora legittimato ad impugnare tale decisione è, appunto l’avvocato antistatario.

Invece, se la doglianza concerne solo il quantum delle somme distratte in sentenza all’Avvocato, legittimato ad impugnare tale decisione è solo la parte difesa dall’Avvocato. Se l’impugnazione è svolta direttamente dall’Avvocato la stessa è inammissibile.

Precisamente:

“Il ricorso è inammissibile. Come questa Corte ha già chiarito, il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. n. 22140/2020).

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