Ordinanze Regionali. Il Piemonte tiene chiuse le Medie
Scarica TUTTI i provvedimenti Regionali emananti per contenere la seconda ondata
Nel tentativo di limitare i contagi derivati dal Covid-19 anche le Regioni stanno emanando precisi provvedimenti. Tra i vari provvedimenti ci sono anche la chiusura delle scuole, la limitazione ai Ristoranti ed ai Bar, nonché la chiusura dei centri commerciali nel week-end.
(Si veda anche la NEW del 23/12/2020 relativa alla sentenze del GIP di Milano che statuisce la non integrazione di reato delle false dichiarazione riportate nelle autocertificazioni per la circolazione durante la PANDEMIA da COVID)
Per scoprire gli aiuti economici clicca qui: Decreto Ristori, del Decreto Ristori Bis, del Decreto Ristori III e del Decreto Ristori IV
LOMBARDIA
Regione Lombardia n. 623 del 21-10-2020 sulle Scuole
Regione Lombardia Coprifuoco dalla 23:00 del 22/10/2020
Regione Lombardia AUTOCERTIFICAZIONE
Regione Lombardia n. 620 del 16-10-2020
CAMPANIA
Regione Campania Ord. n. 89 del 05-11-2020
Regione Campania Ord. n. 85 del 26-10-2020 rettificata
Regione Campania Ord. n. 83 del 22-10-2020 - CHIUSO TUTTO
Regione Campania n. 82 del 20-10-2020
Regione Campania chiarimenti su Ord. n. 82 del 20-10-2020
Regione Campania n. 80 del 16-10-2020
Regione Campania n. 79 del 15-10-2020
VENETO
Regione Veneto Ord. n. 168 del 12-11-2020
Regione Veneto Ord. n. 148 del 31-10-2020
Regione Veneto n. 159 del 26-10-2020
Regione Veneto n. 141 del 17-10-2020
EMILIA ROMAGNA
Regione Emilia Romagna Ord. n. 205 del 26-10-2020 sulle Scuole
TOSCANA
Regione Toscana Ord. n. 102 del 06-11-2020
Regione Toscana Ord. n. 99 del 28-10-2020 Sulle Scuole
LAZIO
Regione Lazio Ord. n. 134 del 5 novembre 2020
Regione Lazio Ord. n. 64 del 28-10-2020 INCREMENTO POSTI LETTO
Regione Lazio ordinanza COPRIFUOCO con Autodichiarazione
PIEMONTE
Ordinanza Piemonte n. 132 del 28 novembre 2020 Medie chiuse
Regione Piemonte n. 123 del 30-10-2020 SOSPENSIONE SCUOLE
Regione Piemonte n. 120 del 26-10-2020
Regione Piemonte n. 114 del 22-10-2020
Regione Piemonte n. 112 del 20-10-2020 Scuole
PUGLIA
Regione Puglia Ord. n. 407 del 28-10-2020 SCHIUSURA SCUOLE
Regione Puglia n. 374 del 03-10-2020
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Per completezza si riportano anche le vecchie Ordinanze Regionali:
Provvedimento Regione Piemonte Fase 2
Provvedimento Regione Veneto Fase 2
Provvedimento Regione Campania Fase 2
Provvedimento Regione Calabria Fase 2
Provvedimento Lombardia Fase 2
Il TAR Lombardia, però, ha annullato, in parte, l’Ordinanza Regionale n. 528 del 11 aprile 2020 che prevedeva, all’art. 1, punto 1.2 lett. H), che fosse autorizzata la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio, per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020. Il TAR ritiene che tale ordinanza anziché restringere le attività consentite dal DPCM, le aumentava.
Provvedimento Regione Toscana Fase 2
Provvedimento Regione Emilia Romagna Fase 2
Provvedimento Regione Liguria Fase 2
Provvedimento Regione Sicilia Fase 2
Provvedimento Regione Lazio Fase 2
Provvedimento Regione Puglia Fase 2
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(relativo alla News del 30 maggio 2020)
Alleghiamo il testo definitivo di tale D.P.C.M. E i Provvedimenti Regionali, aggiornati, che coordinano la Fase 2.
DPCM del 17.5.2020
Tele DPCM, nelle premesse, precisa che l’elenco dei codici ATECO delle attività permesse dal DPCM del 10 aprile 2020 (allegato 3) può essere modificato. Vedi anche la Circolare del Ministero che precisa il D.P.C.M.
Art. 1 |
a) sono ammessi solo gli spostamenti motivati da: – comprovate esigenze lavorative; – comprovate situazioni di necessità; – comprovati motivi di salute; – spostamenti per incontrare coniugi, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale( 1 metro) NEW In OGNI CASO è fatto divieto a TUTTE le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in una regione diversa da quella in cui attualmente si trova, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. E’ consentito il rientro. b) I soggetti con sintomatologie da infezione respiratoria e febbre devono rimanere a casa. c) E’ fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena. d) E’ vietata ogni forma di assembramento. f) Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. E’ consentito svolgere individualmente tale attività. E’ consentito accompagnare fuori casa i minori e le persone non completamente autosufficienti. g) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. j) Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. k) Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 65 (scuola dell’infanzia). l) Sono sospesi i viaggi d’istruzione. v) Sono sospesi gli esami di idoneità della patente da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione (art. 121 D.Lgs. n. 285/1992). z) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’ ALLEGATO 1. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte: edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. aa) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio. bb) Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie. cc) Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetiste) diverse da quelle individuate nell’ ALLEGATO 2. ee) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo. ff) Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale finalizzate alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari ii) In ordine alle ATTIVITA’ PROFESSIONALI si raccomanda che: – sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono esse svolte a domicilio; – siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti; – siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio; – siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. |
Art. 2 |
Sul territorio nazionale sono sospese TUTTE le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’ ALLEGATO 3. Le attività produttive sospese perché non indicate nell’ ALLEGATO 3, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart-working). E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 (Allegato 3), possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile 2020. |
Art. 3 |
b) E’ fatta espressa raccomandazione a tute le persona anziane o affette da patologie croniche di evitare di uscire dalla propria abitazione. f) Le aziende d trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19. È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinanti aperti la pubblico inclusi i mezzi di trasporto. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili. |
Art. 4 |
Ferme restando le disposizioni di cui all’ Art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio italiano è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente |
Art. 5 |
In deroga a quanto previsto dall’Art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo NON superiore a 72 ore (per specifiche esigenze si possono prorogare per al tre 48 ore), chiunque intenda far ingresso nel territorio nazionale è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. |
Art. 6 |
Al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. |
Art. 7 |
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19, le attività di trasporto pubblico sono espletate secondo le modalità di cui al “Protocollo condiviso per il contenimento della diffusione del Covid” del 20 marzo 2020. |
Art. 8 |
Disposizioni specifiche per la disabilità |
Art. 9 |
Il prefetto territorialmente competente, assicura l’esecuzione delle misure del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, avvalendosi delle forze di polizia. |
Art. 10 |
Tale D.P.C.M. del 26 aprile 2020 entra in vigore dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 ( in sostituzione del D.P.C.M. del 10 aprile 2020). Solo per quanto previsto dall’art. 2, commi 7, 9 e 11, tali attività possono applicarsi dal 27 aprile 2020 (cumulativamente alle disposizioni del D.P.C.M. del 10 aprile 2020). Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni. |
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Per conoscere le novità introdotte dal Decreto n. 18/2020 (il cosiddetto “Decreto Cura Italia”), CLICCA QUI |
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Per conoscere le novità introdotte dal Decreto n. 23/2020 (il cosiddetto “Decreto Liquidità”), CLICCA QUI |
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