CoronaVirus

Ordinanze Regionali. Il Piemonte tiene chiuse le Medie

Scarica TUTTI i provvedimenti Regionali emananti per contenere la seconda ondata

Nel tentativo di limitare i contagi derivati dal Covid-19 anche le Regioni stanno emanando precisi provvedimenti. Tra i vari provvedimenti ci sono anche la chiusura delle scuole, la limitazione ai Ristoranti ed ai Bar, nonché la chiusura dei centri commerciali nel week-end. 

(Si veda anche la NEW del 23/12/2020 relativa alla sentenze del GIP di Milano che statuisce la non integrazione di reato delle false dichiarazione riportate nelle autocertificazioni per la circolazione durante la PANDEMIA da COVID)

Per scoprire gli aiuti economici clicca qui: Decreto Ristori, del Decreto Ristori Bis, del Decreto Ristori III e del Decreto Ristori IV

LOMBARDIA

CAMPANIA

VENETO

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

LAZIO

PIEMONTE

PUGLIA

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Per completezza si riportano anche le vecchie Ordinanze Regionali:

Il TAR Lombardia, però, ha annullato, in parte, l’Ordinanza Regionale n. 528 del 11 aprile 2020 che prevedeva, all’art. 1, punto 1.2 lett. H), che fosse autorizzata la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio, per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020. Il TAR ritiene che tale ordinanza anziché restringere le attività consentite dal DPCM, le aumentava.

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(relativo alla News del 30 maggio 2020)

Alleghiamo il testo definitivo di tale D.P.C.M. E i Provvedimenti Regionali, aggiornati, che coordinano la Fase 2.

Tele DPCM, nelle premesse, precisa che l’elenco dei codici ATECO delle attività permesse dal DPCM del 10 aprile 2020 (allegato 3) può essere modificato. Vedi anche la Circolare del Ministero che precisa il D.P.C.M

Art. 1

a) sono ammessi solo gli spostamenti motivati da:

– comprovate esigenze lavorative;

– comprovate situazioni di necessità;

– comprovati motivi di salute;

spostamenti per incontrare coniugi, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale( 1 metro) NEW

In OGNI CASO è fatto divieto a TUTTE le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in una regione diversa da quella in cui attualmente si trova, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. E’ consentito il rientro.

b) I soggetti con sintomatologie da infezione respiratoria e febbre devono rimanere a casa.

c) E’ fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena.

d) E’ vietata ogni forma di assembramento.

f) Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. E’ consentito svolgere individualmente tale attività. E’ consentito accompagnare fuori casa i minori e le persone non completamente autosufficienti.

g) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina.

j) Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

k) Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 65 (scuola dell’infanzia).

l) Sono sospesi i viaggi d’istruzione.

v) Sono sospesi gli esami di idoneità della patente da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione (art. 121 D.Lgs. n. 285/1992).

z) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’ ALLEGATO 1. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte: edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

aa) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio.

bb) Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie.

cc) Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetiste) diverse da quelle individuate nell’ ALLEGATO 2.

ee) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo.

ff) Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale finalizzate alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari

ii) In ordine alle ATTIVITA’ PROFESSIONALI si raccomanda che:

– sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono esse svolte a domicilio;

– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;

– siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio;

– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Art. 2

Sul territorio nazionale sono sospese TUTTE le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’ ALLEGATO 3.

Le attività produttive sospese perché non indicate nell’ ALLEGATO 3, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart-working).

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci.

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 (Allegato 3), possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile 2020.

Art. 3

b) E’ fatta espressa raccomandazione a tute le persona anziane o affette da patologie croniche di evitare di uscire dalla propria abitazione.

f) Le aziende d trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19. È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinanti aperti la pubblico inclusi i mezzi di trasporto. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili.

Art. 4

Ferme restando le disposizioni di cui all’ Art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio italiano è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente

Art. 5

In deroga a quanto previsto dall’Art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo NON superiore a 72 ore (per specifiche esigenze si possono prorogare per al tre 48 ore), chiunque intenda far ingresso nel territorio nazionale è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 6

Al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

Art. 7

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19, le attività di trasporto pubblico sono espletate secondo le modalità di cui al “Protocollo condiviso per il contenimento della diffusione del Covid” del 20 marzo 2020.

Art. 8

Disposizioni specifiche per la disabilità

Art. 9

Il prefetto territorialmente competente, assicura l’esecuzione delle misure del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, avvalendosi delle forze di polizia.

Art. 10

Tale D.P.C.M. del 26 aprile 2020 entra in vigore dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 ( in sostituzione del D.P.C.M. del 10 aprile 2020). Solo per quanto previsto dall’art. 2, commi 7, 9 e 11, tali attività possono applicarsi dal 27 aprile 2020 (cumulativamente alle disposizioni del D.P.C.M. del 10 aprile 2020).

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni.

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Per conoscere le novità introdotte dal Decreto n. 18/2020 (il cosiddetto “Decreto Cura Italia”), CLICCA QUI

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Per conoscere le novità introdotte dal Decreto n. 23/2020 (il cosiddetto “Decreto Liquidità”), CLICCA QUI

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