Decreto “sospendi cartelle”. Non sono sospesi gli avvisi dei Comuni
Rimane la scadenza del 10/12/2020 per la Rottamazione e per il Saldo e Stralcio

Il Governo ha pubblicato il nuovo Decreto n. 129/2020, con il fine di aiutare i contribuenti con diverse novità in riferimento al Fisco. Tuttavia, ci sono anche diverse novelle che “aiutano” proprio il Fisco, che sono, forse, passate “sotto traccia”. Qui presentiamo un utile schema per fare un po’ di chiarezza (si veda anche il DPCM del 18 ottobre 2020: clicca qui)
Ecco il decreto n. 129/2020 che proroga la notifica delle cartelle e dei i pignoramenti e prevede altre novità:
Ecco, anche, le risposte del Riscossore sui dubbi di tale Decreto “sospendi cartelle”:
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Ora analizziamo le novità di tale nuovo DECRETO LEGGE n. 129/2020, distinguendo tra quelle a vantaggio del contribuente e quelle a vantaggio del fisco:
A vantaggio del contribuente
Argomenti |
Norme di riferimento |
Spiegazioni |
Sospensione dei versamenti da effettuare nel periodo di sospensione |
Art. 68 del Decreto Cura Italia; art. 154 del Decreto Rilancio, art. 99 Decreto Agosto; art. 1 Decreto n. 129/2020.
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Sono sospesi i versamenti (pagamenti) di somme, derivanti da atti del fisco già notificati, che scadevano tra l’ 8 marzo 2020 ed (ora) al 31/12/2020. Precisamente sono sospese le somme derivanti da: – cartelle di pagamento; – accertamenti esecutivi (per questi, in scadenza al 31/12/2020, verranno notificati nel 2021); – accertamenti esecutivi doganali; – ingiunzioni fiscali degli enti locali; – accertamenti esecutivi degli enti locali. Quindi i pagamenti che dovevano essere effettuati dal 8 marzo o successivamente, sono sospesi e dovranno essere effettuati, in unica soluzione, ENTRO (ora) IL 31 GENNAIO 2021
NON sono sospese le notifiche degli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi dei Comuni (si veda art. 1 co. 784-815 della Legge di Stabilita 2020), come indicato nella Risoluzione n. 6/DF del MEF. |
Proroga della dilazione agevolata al 31/12/2020 |
ART. 154 del Decreto Rilancio; art. 99 del Decreto di Agosto; art. 1 del Decreto n. 129/2020.
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E’ possibile richiedere la dilazione, cosiddetta, agevolata, fino al |
Sospensione notifiche cartelle fino al 31/12/2020 |
Art. 68 del Decreto Cura Italia; art. 154 del Decreto Rilancio, art. 99 Decreto Agosto; art. 1 Decreto n. 129/2020.
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Sono sospese le notifiche delle cartelle dal 8 marzo 2020 al (ora) 31 dicembre 2020. Quindi per tale periodo di sospensione il Riscossore, salvo ragioni d’urgenza, NON può notificare le cartelle di pagamento |
Sospensione fino al 31/12/2020 dell’obbligo di accantonamento delle somme dei pignoramenti |
Art. 152 del Decreto Rilancio; art. 99 del Decreto Agosto; art. 1 del Decreto n. 129/2020. |
Sono sospesi gli obblighi di accantonamento delle somme derivanti da pignoramenti del Riscossore, su stipendi e pensioni, dal 8 marzo 2020 e (ora) dal 31/12/2020. |
A vantaggio del fisco
Argomenti |
Norme di riferimento |
Spiegazioni |
Proroga di 12 mesi della la perdita del discarico del Riscossore |
Art. 68 del Decreto Cura Italia; art. 1 del Decreto n. 129/2020 (introdotto il nuovo art. 68, comma 4bis, del Decreto Cura Italia). |
Prorogato, per entrate tributarie e non tributarie, di altri 12 mesi il termine per la perdita del diritto di discarico del Riscossore (ex art. 19, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 112/1999). |
Proroga di 12 mesi dei termini di decadenza e prescrizione |
Art. 67 e 68 del Decreto Cura Italia; art. 157 del Decreto Rilancio; art. 1 del Decreto n. 129/2020 (introdotto il nuovo art. 68, comma 4bis, del Decreto Cura Italia). |
Sono prorogati i termini di decadenza e di prescrizione in scadenza nell’anno 2021. Quindi ora la prescrizione e la decadenza che interveniva nel 2021 ha una proroga di 12 mesi (2022) |
Proroga di 2 anni del termine per la notifica delle cartelle |
Art. 1 del Decreto n. 129/2020 (introdotto il nuovo art. 68, comma 4bis, del Decreto Cura Italia). |
Si proroga di altri 2 anni, a favore de Fisco, la possibilità di notificare le cartelle di pagamento non ancora notificate, in cui termini scaderebbero alla fine dell’anno 2020. Questo effetto è relativo all’applicazione di quanto disposto nell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2015. |