Saldo e Stralcio con Equitalia

Cassazione ci ripensa. Stralcio di €1000,00 anche per cartelle superiori

Individua le somme precise che rientrano in tale stralcio automatico

Con la pronuncia n. 17996 del 27 agosto 2020, la Suprema Corte aveva precisato che, per applicare lo stralcio automatico dei debiti a ruolo (ex art. 4 D.L. n. 119/2018) si doveva considerare l’importo totale delle cartelle e non le singole voci di debito indicate nella stessa cartella.

Pertanto, considerando che in una cartella possono essere inserite diverse voci di debito sotto €1.000,00, si arrivava all’assurda conclusione che, per scelta del Riscossore (che inserisce più voci nella cartella) non si annullavano i debiti.

Ora con la sentenza n. 23227 del 23 ottobre 2020, la Cassazione ci ripensa ed afferma che per l’applicazione dello stralcio automatico dei debiti a ruolo (ex art. 4 D.L. n. 119/2018) si devono considerare le singole voci di debito inserite nella cartella. Quindi, anche cartelle, con importi maggiori ad €1.000,00 possono essere stralciate automaticamente.

Tale pronuncia è utile anche perché beni individua lo “spazio temporale” di tale stralcio automatico e le somme che devono essere considerate per far rientrare i debiti nelle disposizioni dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018

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SPAZIO TEMPORALE DEI DEBITI OGGETTO DI STRALCIO

Il carico affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra il 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.L’effetto dello stralcio automatico vi è dal 31 dicembre 2018.

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DEBITI OGGETTO DI STRALCIO

A. 

Somme da considerare

dei debiti indicati in cartella

B

Somme da non considerare

dei debiti indicati in cartella

Sorte capitale (tributi, contributi, violazioni codice della strada) Interessi di mora
Interessi ritardata iscrizione a ruolo Aggio Riscossore
Sanzioni dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010  

Se la somma della colonna A, per ogni tipologia di debito (“singolo carico affidato”), indicato in cartella è inferiore ad €1.000,00, tali somme saranno automaticamente cancellate (quindi non si considerano le voci della colonna B)

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