Sanzioni

Sanzioni, si prescrivono in 5 anni anche se richieste con i tributi

Il termine di 5 anni è sempre e solo applicabile alle sanzioni tributarie

La Cassazione, con la sentenza n. 23162 del 22/10/2020, ha confermato che la prescrizione delle sanzioni tributarie è quinquennale, ma, inoltre, ha precisato che se le stesse sono richieste assieme ai tributi la prescrizione rimane sempre di 5 anni.

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La norma in questione

Art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.”

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La fattispecie

Una società contribuente impugnava una intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle (15). Tra i vari motivi d’impugnazione vi era anche la prescrizione quinquennale dei tributi e la prescrizione di 5 anni per le sanzioni tributarie.

La ctp e la ctr avevano accolto le ragioni della società contribuente relative alal prescrizione quinquennale.

Avverso tale sentenza della ctr ricorreva alla Cassazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossore con due motivi:

  1. Per i tributi la prescrizione è decennale e non quinquennale;
  2. Per le sanzioni tributarie la prescrizione è sempre decennale se richieste con lo stesso atto con cui si contestano pretese tributarie.

Qui è rilevante la decisione della Suprema Corte sul secondo motivo: la prescrizione per le sanzioni tributarie è sempre quinquennale anche se chieste assieme ai tributi.

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La decisione della Cassazione

La Cassazione ha confermato il proprio orientamento (si veda News del 8/10/2020 e News del 11 marzo 2019), ma ha ulteriormente precisato che tale termine prescrizionale rimane immutato che se inserito in un unico atto (avviso di accertamento, cartella, eccetera) assieme a pretese tributarie (Irpef, Ires, Iva, addizionali, eccetera).

L’argomento è interessante perché l’accostare le sanzioni tributarie con i tributi al fine di applicare per tutti e due il termine ordinario e una delle difese del Riscossore.

Precisamente, il Riscossore eccepiva:

il termine prescrizionale quinquennale, previsto dall’art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 unicamente per le sanzioni amministrative; inoltre, il termine prescrizionale quinquennale da ultimo citato avrebbe dovuto applicarsi solo se l’atto di irrogazione di sanzioni non fosse stato emesso contestualmente all’atto di recupero del tributo; in caso di applicazione contestuale di sanzioni e di recupero del tributo (…), la riscossione delle sanzioni sarebbe da ritenere sottoposta allo stesso termine di prescrizione decennale previsto per il tributo erariale;

Sul punto la Cassazione ha rigettato tale secondo motivo statuendo:

invero, l’art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, dettato in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, esplicitamente stabilisce che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive nel termine di 5 anni; che non si condivide al riguardo la tesi sostenuta dall’Agenzia delle entrate ricorrente, secondo la quale, in caso di contestuale richiesta di pagamento di tribute erariali e di sanzioni amministrative, legate al mancato pagamento delle prime, sarebbe applicabile ad entrambi detti crediti il termine prescrizionale decennale”.

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