Processo cartaceo e processo telematico

Processo Tributario. Al via sentenza e verbale digitale

Entrerà in vigore a Dicembre 2020 per il Lazio e da giugno 2021 per tutto gli altri

Con il DM del 6 novembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze accelera con il Processo Tributario informatico. Con tale decreto si stabiliscono le regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, relative:

a) alla redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice;

b) alla redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione;

c) alla redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice;

d) alla trasmissione dei fascicoli processuali informatici.

*****

Tale nuove modalità del presente decreto entreranno in vigore:

a) il 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;

b) il 1° giugno 2021 per tutte le altre Commissioni.

*****

Quindi, primo punto sarà la redazione del processo verbale dell’udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione (formato PDF/A, per maggiori info su tale formato CLICCA QUI).

Secondo punto sarà la scrivania del giudice. Essa è un’area di lavoro contenente le applicazioni informatiche utili allo svolgimento dell’attività giurisdizionale a cui il giudice accede via web con proprie credenziali.

Terzo punto sarà l’utilizzo, da parte del Segretario di sezione, delle specifiche funzionalità del S.I.Gi.T., per la pubblicazione digitalmente del provvedimento del giudice e del verbale digitale, mediante deposito nel fascicolo processuale informatico.

*****

Si ricorda, però, che l’art. 27 del Decreto Ristori n. 137/2020 ha previsto la possibilità della video udienza tributaria, ma la oggettiva impossibilità, per carenza di strumenti, ha convinto in Giudici a commutare le udienze da remoto in udienze solo su memorie scritte. Ciò a discapito del diritto di difesa delle parti (è oramai risaputo che i Giudice Tributari non leggono, specialmente, le memorie illustrative. In udienza, quindi, si deve spiegare la causa e convincere i giudice della propria linea difensiva)

Articoli Correlati

Back to top button