Autotutela

Impugnazione di diniego di autotutela

Le sentenze di assoluzione del Giudice penale non sono causa di autotutela

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 23249 del 23 ottobre 2020, ha fatto un po’ di chiarezza sulle casistiche e sui motivi dell’impugnazione di un diniego di istanza di autotutela, in caso di cartella notificata e non impugnata.

Nel caso in cui il ricorso non venga presentato nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, è possibile censurarne lo stesso il merito, con istanza di autotutela, in casi specifici ed eccezionali. La Cassazione in commento individua tali casi eccezionali (si vedano anche Cass. n. 7616/2018; Cass. 8719/2020; Cass. n. 10981/2020).

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La fattispecie oggetto della sentenza

Ad un contribuente veniva notificato un avviso di accertamento (probabilmente presso il Commercialista), con il quale venivano contestati maggiori ricavi. Tale avviso, correttamente notificato (probabilmente presso il Commercialista), non veniva impugnato. Successivamente, il Riscossore notificava cartella di pagamento, che anch’essa non veniva impugnata.

Nel prosieguo della vicenda il contribuente asseriva che tali due atti non erano stati impugnati, perché era stato truffato dal proprio commercialista, al quale aveva anche formulato denuncia.

Sulla base di fatti sopravvenuti il contribuente inviava alla competente Agenzia delle Entrate richiesta di annullamento in autotutela per le pretese iscritte a ruolo.

L’Agenzia delle Entrate rigettava tale richiesta di autotutela precisando che l’atto ‘impugnato era oramai definitivo non essendo stato impugnato nei termini di legge (60 giorni).

Il contribuente impugnava avanti alla competente CTP il rifiuto dell’Agenzia delle Entrate di annullare in autotutela le pretese iscritte a ruolo.

La CTP accoglieva il ricorso e specificava che “il suo giudizio non poteva estendersi oltre il sindacato sui vizi propri del provvedimento” (cioè del diniego dell’autotutela).

Ricorreva in appello l’Agenzia. La CTR accoglieva l’appello e riformava la sentenza della CTP.

Il contribuente ricorreva in Cassazione per la riforma della sentenza delle CTR.

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Le decisione della Suprema Corte

La Cassazione rigettava il ricorso del contribuente (con condanna alle spese), ma dava alcuni importanti elementi per inquadrare i casi ed i motivi d’applicazione del potere di autotutela dell’amministrazione finanziaria.

La Suprema Corte individua l’obbligo dell’Agenzia delle Entrare di annullare l’atto, anche se la cartella (o l’avviso) non sono stati impugnati nei termini.

Tali casi eccezionali sono

Sono un interesse generale che comporta l’annullamento in autotutela Esso non è un interesse al giusto andamento della Pubblica Amministrazione ed una equa e proporzionale capacità contributiva.

Esso deve sì essere un interesse che supera quello del singolo contribuente, ma concreto e specifico, come ad esempio:

– una sentenza del TAR che annulla un atto amministrativo generale da cui dipende l’atto tributario che ha generato l’avviso di accertamento notificato;

– applicazione errata di un principio di diritto, che ha effetto sulla generalità dei contribuenti;

– scoperta di fatti sopravvenuti non conosciuti al tempo della notifica della cartella, o dell’avviso di accertamento (ad esempio, come nel caso deciso dalla Cassazione, la truffa debitamente denunciata, ma dopo la possibile impugnazione dell’atto – forse è questo il motivo per cui la Cassazione ha rigettato il ricorso-);

macroscopici errori che si rinvengono nell’atto notificato (ad esempio: recupero a tassazione di un costo relativo in anni fiscali oramai decaduti; l’Agenzia pretende il pagamento dell’imposta di registro in via solidale a tutte le parti del processo senza considerare che tale imposta era già stata pagata da alcune parti).

 

Non sono un interesse generale che comporta l’annullamento in autotutela Le sentenze del Giudice penale che assolve definitivamente il contribuente dal reato tributario, connesso agli atti notificati. I rapporti tra il Giudice Penale e quello Tributario sono definiti dal principio del doppio binario: ogni sentenza è autonoma e non viene automaticamente riconosciuta dall’altro giudice.

 

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