Avvisi di accertamento e di addebitoINPS-Pensione

Avviso INPS nullo, se impugnato l’accertamento

L'avviso di addebito non può essere emesso se l'accertamento prodromico è impugnato

Spesso le riprese contributive dell’INPS sono relativi a pretese recuperate da precedenti avvisi di accertamento, che allargano il relativo reddito dichiarato (Tribunale Siracusa n. 1005/2020). Quindi i due atti (l’avviso di addebito e l’avviso di accertamento) sono inevitabilmente connessi tra loro.

Tuttavia, se uno di loro non è certo nella propria pretesa, l’altro non può essere emesso. L’avviso di accertamento impugnato fa si che la relativa pretesa NON sia certa (appunto perché impugnata) e quindi impedisce l’emissione del successivo avviso di addebito immediatamente esecutivo dell’INPS.

Precisamente, l’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 prevede che, nel caso di impugnazione del avviso di accertamento prodromico a pretese contributive, il successivo avviso di addebito non può essere emesso fino a che perdura la causa tributaria (con oggetto l’avviso di accertamento) e con provvedimento del Giudice.

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La normativa in questione

Art. 24, comma 3 e comma 4, D.Lgs. n. 46/1999 (Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali)

(…)

3. Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.

4. In caso di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 25.”

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Sull’avviso di addebito immediatamente esecutivo dell’INPS

La questione qui in analisi necessità però di alcune precisioni.

Dall’anno d’imposta 2011, l’art. 30 del D.L. n. 78/2010 ha previsto che l’INPS non si avvale più dell’iscrizione a ruolo e poi dell’emissione della successiva cartella di pagamento. Quindi, dal 2 marzo 2012, dell’imposta 2011, l’INPS può emettere subito un avviso di addebito che comprende il ruolo e la stessa cartella di pagamento (il cosiddetto avviso di addebito immediatamente esecutivo). Quindi dopo la notifica di tale avviso di addebito vi potrà essere subito il pignoramento.

Considerando tale evoluzione legislativa, l’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 deve essere interpretato considerando dove richiama l’iscrizione a ruolo, l’emissione dell’avviso di addebito immediatamente esecutivo.

Pertanto, in presenza di avviso di accertamento impugnato, l’art. 24 de D.Lgs. n. 46/1999, impedirà l’emissione dell’avviso di addebito immediatamente esecutivo (in luogo dell’iscrizione a ruolo).

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Le decisione della Tribunale di Siracusa

Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 1005 del 30 ottobre 2020, ha statuito, correttamente, che l’avviso di addebito immediatamente esecutivo era da annullare, essendo stato precedentemente impugnato il prodromico avviso di accertamento (sempre sull’avviso di addebito immediatamente esecutivo vedi la News del 13/12/2019).

La sentenza del Tribunale di Siracusa è utile anche perché fa un excursus aggiornato delle relative sentenza di merito (Tribunale di Milano n. 1353/2015; Tribunale di Parma n. 156/2016; Tribunale di Rimini n. 3571/2017; Tribunale di Lecce n. 196/2018) e della Cassazione (n. 4032/2016; n. 8379/2014).

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