Penale

Il contante non giustificato non è riciclaggio

Non si sequestra il denaro occultato se non è provata la fonte delittuosa

Nel pensiero comune spesso si associa qualche forma di reato ai comportamenti di soggetti che, per svariati motivi, posseggono somme (anche ingenti) di denaro contante.

Si consideri che in questi anni l’uso del contante è stato molto diminuito dal legislatore per ragioni di contrasto all’evasione (per maggiori info vedi la News del 22 maggio 2020).

E’ quindi importante ben distinguere quando tale possesso di contante può concretizzare un reato (con applicazione anche di sequestro delle somme), da situazioni in cui l’uso di tale contante non integra affatto una fattispecie di violazione penale.

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La Cassazione, con la sentenza n. 32112 del 16 novembre 2020, ha ben chiarito tale distinzione. Il possesso di quantità di denaro in contanti (anche ingenti) e non giustificato, non sempre comporta automaticamente l’integrazione di un reato.

In particolare NON si integra il reato di riciclaggio (previsto e punito dall’art. 648 bis c.p.) se non è provata anche l’astrattezza del reato posto a base* del riciclaggio di denaro. Di conseguenza non applicherà il sequestro penale del relativo denaro contante.

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L’articolo in questione

Art. 648 bis (riciclaggio)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto* non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”

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Le decisione della Cassazione

Per la Suprema Corte, in tema di sequestro penale di somme di denaro contante, non è sufficiente che:

  • il soggetto possegga ingenti somme di denaro (nel caso di specie si trattava di circa €65.800);

  • tale denaro fosse stato occultato;

  • il soggetto non sia capace di giustificare la provenienza di tali somme;

  • il soggetto sia nullatenete;

  • il soggetto abbia, addirittura, precedenti penali.

Per la Cassazione tali elementi non sono, da soli sufficienti ad integrare qualche reato, nella specie quello di riciclaggio. Si richiedono altri elementi fattuali per poter applicare la misura cautelare del sequestro penale delle somme.

Secondo la Suprema Corte il mero possesso di denaro non può essere considerata attività di riciclaggio. Tale semplice possesso non è inidoneo, di per sé, ad integrare attività intese ad occultare la provenienza delittuosa del denaro. Quindi per provare che tali somme in contanti derivino da reato, per l’applicazione del sequestro gli investigatori devono effettivamente provare il collegamento tra attività delittuosa e somme possedute.

* Il reato di riciclaggio richiede che i beni (ad esempio i soldi contanti) usati per la vendita o per il riciclaggio devono essere il profitto di altro reato (tipo furto o rapina). Questo è il punto su cui si concentra la cassazione qui in analisi che ha escluso il sequestro penale

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