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Nuovo contributo a fondo perduto con Ristori e Ristori Bis

Tabella con presupposti e condizioni per poter acceder ai benefici

Con l’emanazione dei Decreti “Ristori e Ristori Bis, sono state introdotte una nuova serie di misure volte, anche, ad estendere il contributo a fondo perduto sia in termini di soggetti operanti in determinati settori merceologici, sia per talune attività con domicilio fiscale o sede operativa nelle Zone “Rosse” e “Arancioni.

A seguito dell’emanazione del DPCM del 3 novembre 2020 che, in particolare, ha diviso l’Italia in tre zone a seconda della gravità dell’emergenza COVID-19, è stato pubblicato il, cosiddetto, Decreto “Ristori Bis (D.L. n. 149/2020), che fa seguito al Decreto, cosiddetto, Ristori, emanato in conseguenza del DPCM del 24 ottobre 2020, contenete la prima serie di misure di aiuto, tra cui il primo “allargamento” del contributo a fondo perduto.

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Qui riportiamo una tabella con distinti gli aiuti sotto forma dei contributi a fondo perduto distinti a seconda del Decreto “Ristori” me del Decreto “Ristori Bis”.

Decreto “Ristori”

Soggetti beneficiari

Il contributo del Decreto “Ristorispetta ai soggetti (imprese lavoratori autonomi) che dal 25 ottobre 2020:

– hanno partita IVA attiva;

– dichiarano di svolgere, come attività prevalente, una di quelle indicate nell’Allegato 1.

Requisiti richiesti

La spettanza del beneficio è subordinata alla condizione:

– il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 deve risultare inferiore ai 2/3 del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019

Inoltre, il contributo spetta anche:

– in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro (diversamente da quanto previsto dal Decreto “Rilancio”)

Modalità di riconoscimento del contributo

Il contributo è riconosciuto “automaticamente” ovvero previa presentazione di apposita domanda. A seconda che il soggetto richiedente abbia già beneficiato del contributi previsto dal Decreto “Rilancio”.

Contributo spettante

Il contributo è determinato con modalità differenziate a seconda che:

– il soggetto abbia usufruito del contributo di cui al Decreto “Rilancio”;

– ovvero non abbia presentato la relativa domanda.

In particolare, lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.

Per conoscere il calcolo preciso: CLICCA QUI

Soggetti che hanno già avuto il beneficio dal Decreto “Rilancio”

Per i soggetti che hanno già usufruito del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Rilancio” il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”.

Lo stesso è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza, il cui ammontare è stato determinato applicando alla riduzione del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 specifiche percentuali differenziate in base ai ricavi/compensi 2019, per conoscere di più: CLICCA QUI.

Soggetti che NON hanno già avuto il beneficio dal Decreto “Rilancio”

Peri soggetti che NON hanno già presentato la domanda per il contributo previsto dal Decreto “Rilancio, il beneficio è determinato come “quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa all’Agenzia (nonché con l’uso dei criteri previsti dal Decreto “Ristori).

Il calcolo è uguale a quello dei soggetti che hanno già usufruito del beneficio del Decreto “Rilancio” per maggiori info: CLICCA QUI

Caratteristiche del contributo

I contributi concessi:

– non sono tassati ai fini IRPEF, IRES e IRAP;

– non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 del DPR n. 917/1986);

– sono corrisposti dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto su c/c bancario o postale intestato (o cointestato) al soggetto beneficiario;

– non sono soggetti alla ritenuta d’acconto

Sanzioni

Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:

– l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione: della sanzione dal 100% al 200% del suo ammontare; degli interessi al 4% annuo.

– (conseguenze penali) è applicabile l’art. 316-ter c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

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Decreto “Ristori Bis”

Soggetti beneficiari

Oltre ai soggetti sopra indicati, il Decreto “Ristori Bisallarga i soggetti beneficiari (per maggiori vedi anche info, CLICCA QUI)

In rapporto al primo Decreto “Ristori”

In riferimento al Decreto “Ristori Bissi applica lo stesso regime e disciplina del precedente Decreto “Ristoriper:

caratteristiche del contributo;

– il regime delle sanzioni

Contributo spettante

Il beneficio del Decreto “Ristori Bis è determinato quale “quota” del contributo già percepito (con il Decreto “Rilancio) ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.

La quota, ossia la percentuale di ristoro, è fissata per tutte le attività al 200%. L’importo massimo del contributo è fissato a €150.000

Soggetti che hanno già avuto il beneficio dal Decreto “Rilancio”

Per i soggetti che hanno già usufruito del contributo a fondo perduto del Decreto “Rilancio” il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”. Si applica la percentuale di ristoro pari al 200%.

Soggetti che NON hanno già avuto il beneficio dal Decreto “Rilancio”

Per i soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto del Decreto “Rilancio”, il nuovo contributo spettante sarà pari a quello calcolato con i criteri del Decreto “Ristori” (CLICCA QUI), aumentati del 200% come l’Allegato 2 del Decreto “Ristori Bis”.

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