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Sulla data certa delle scritture private

L'elenco dell'art. 2704 c.c. (registrazione, morte od incapacità di un sottoscrittore, riproduzione in atto pubblico), non è tassativo

L’elencazione delle fattispecie indicate nell’art. 2704 c.c. (registrazione, morte od incapacità di un sottoscrittore, riproduzione in atto pubblico) che attestano, verso i terzi (come l’Agenzia delle Entrate), la certezza delle data presente in un contratto, non è tassativo (Cass. n. 25127 del 10 novembre 2020). Il contribuente può, quindi, sempre provare che la scrittura privata è stata formata prima di un specifico fatto, dando prova di tale fatto specifico.

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Norme di riferimento

Art. 2704 c.c.

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova”.

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La fattispecie oggetto della pronuncia della Cassazione

Un contribuente (un professionista) riceveva un avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2004, gli veniva contestato un maggior reddito da quello dichiarato. L’Agenzia gli contestava un maggior reddito per quattro movimentazioni sul conto corrente bancario cointestato con la madre di questi, ritenute dall’Amministrazione non giustificate.

La CTP dava ragione al contribuente, ma la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia precisando:

1) a seguito di verifica fiscale della Direzione regionale aveva contestato al contribuente: tre versamenti mediante assegni circolari per Euro 40.500,00; mediante bonifici da terzi per Euro 168.000,00 e mediante assegni circolari per Euro 53.794,12; un addebito per bonifico di Euro 43.253,00) risultate ingiustificate;

2) avverso il suddetto avviso, il contribuente aveva prodotto: per l’introito di Euro 40.500,00 il ricavo della vendita di un immobile pervenuto in eredita’ al contribuente per un quarto; per l’introito di Euro 168.000,00 da un bonifico effettuato, a titolo di mutuo, da altra persona fisica; per l’introito di Euro 53.794,12 al ricavo della vendita effettuato dalla madre di orologi e di monete di pregio; per l’esborso di Euro 43.253,00 da un rimborso effettuato al contribuente, come amministratore

3) per la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che il contribuente non era stato in grado di giustificare le movimentazioni bancarie in questione in quanto la documentazione prodotta, consistente in “mere scritture private prive di data certa”, non era opponibile all’Agenzia delle entrate.

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Le decisione della Cassazione

La Cassazione, con la pronuncia n. 25127 del 10 novembre 2020, ha statuito, solo in riferimento ai versamenti (perché per i prelievi, ex Corte Cost n. 228/2014 non devono essere giustificati dal professionista) che:

“l’articolo 2704 c.c., in mancanza di una delle situazioni tipiche di certezza della data della scrittura privata contemplate dalla prima parte della norma, non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali tale data deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice del merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso da quelli indicati, idoneo secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa;

“la mancanza di data certa di una scrittura privata ex articolo 2704 c.c., puo’ rilevare sotto il profilo della assenza di analiticita’ della prova contraria che il contribuente e’ tenuto a fornire per superare la presunzione legale relativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 2, e, per l’IVA, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, n. 2″.

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