Motivi AggiuntiNotifica

Se il postino non firma, la notifica è inesistente

Se violato il diritto di difesa i "motivi aggiunti" si possono formulare anche in appello

Per la Cassazione, in caso di notifica di cartella con l’Agente Postale, se l’avviso di ricevimento è senza firma del postino la notifica è insistente per carenza di un elemento essenziale: la sottoscrizione di soggetto qualificato richiesto dalla legge (Cass. n. 17373 del 19 agosto 2020).

*****

La normativa di riferimento

Art. 149 c.p.c.:

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.

Art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1”.

Art. 57 D.Lgs. n. 546/1992

1. Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

  1. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.

*****

La fattispecie oggetto della ordinanza

Il contribuente veniva notificato atto d’intimazione, contestando la non notifica della sottostante cartella. Veniva impugnato l’intimazione e la cartella. Durante il primo grado l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva, addirittura dopo l’udienza di merito. Tale tardiva costituzione del riscossore ledeva i diritti del contribuente che non poteva presentare Motivi Aggiunti.

La Ctp rigettava il ricorso, ma la Ctr della Puglia accoglieva l’appello del ricorrente considerando valide le eccezioni sollevate, per la prima volta in appello (per la tardiva costituzione in primo grado del Riscossore), sull’inesistenza della notifica.

Ricorreva in Cassazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con tre doglianze di cui due sono relative:

  • In appello il ricorrente non poteva sollevare eccezioni nuove (art. 57 D.Lgs. n. 546/1992);
  • Errata la decisione della Ctr che ha considerato la notifica della cartella inesistente per assenza della firma del postino sull’avviso di ricevimento

*****

La decisione della Cassazione

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte esterna due importanti principi:

  1. I “motivi aggiunti” possono essere accolti anche in secondo grado, se al contribuente non è stata data la possibilità di difendersi compiutamente in primo grado.

Precisamente:

“Dunque, è all’evidenza come il contribuente non venne posto in condizione di formulare motivi aggiunti avverso gli atti impugnati, per l’assorbente considerazione che il concessionario della riscossione depositò gli atti rilevanti, ben oltre i termini fissati per la sua costituzione in giudizio e financo per la produzione – entro venti giorni prima dell’udienza di discussione – di nuovi documenti ex art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Ne discende che il primo atto difensivo con il quale il contribuente venne posto in condizione di proporre motivi aggiunti avverso l’atto impositivo impugnato, concernenti i vizi della notifica della cartella impugnata, deve individuarsi esattamente nel ricorso in appello innanzi alla commissione tributaria regionale, restando esclusa la lamentata inammissibilità dei motivi articolati nel detto atto (Cass. n. 17373 del 19 agosto 2020).

  1. La notifica, anche eseguita con il servizio postale, necessita sempre della firma del soggetto autorizzato a compiere tale consegna, nel caso il postino. Se nell’avviso di ricevimento della raccomandata manca la firma del portalettere, la notifica è inesistente (non solo nulla) per mancanza di un elemento essenziale (art. 149 c.p.c.)

Precisamente:

In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente postale (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146)

In direzione contraria non vale richiamare l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte

(…)

  1. a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

(…)

Nella vicenda in discussione, infatti, avendo il giudice di merito accertato che l’avviso di ricevimento non risultava sottoscritto dall’agente postale, non resta consentito attribuire la paternità dell’atto ad un “soggetto qualificato” e, quindi, a ricondurre il vizio della cartella nell’alveo della mera nullità.” (Cass. n. 17373 del 19 agosto 2020).

Articoli Correlati

Back to top button