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Pubblicato il Decreto Ristori IV: rate della Rottamazione III a marzo 2021

La dilazione fino a 100 mila euro anche per i decadenti e estinzione della procedura esecutiva.

Si riporta il Decreto Legge Ristori IV bollinato dalla Ragioneria di Stato (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2020 in tarda serata)

In tale nuovo provvedimento del Governo ci sono molte novità, sul rinvio delle scadenze, ma anche sulle rate della Rottamazione III e sulla dilazione con il Fisco.

Analizziamo le principali novità:

Art. 1 – Proroga termini per il versamento delle imposte e dell’Irap

Il termine originario del 30 novembre 2020, per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, sarà spostato la 10 dicembre 2020NON sono rinviati al 10/12/2020 i pagamenti dell’INPS diversi da quelli dei dipendenti (ad esempio NON è stato rinviata la scadenza del 30 novembre 2020 per l’acconto della gestione separata INPS).

Art. 2 – Proroga dei versamenti di tributi e contributi del “solo” mese di dicembre 

Per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione:

1. nel territorio italiano;

2. con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (2019);

3. che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (2019);

sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.

b) ai versamenti relativi all’imposta sull’IVA;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

***

Le disposizioni di cui sopra (a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi):

– ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;

– aventi domicilio fiscale, sede legale o sede in Italia;

– ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione;

– che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “Zone Rosse”, e “Zone Arancioni”;

– nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;

– ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Zone Rosse”, e “Zone Arancioni”. Il problema, però, è relativo a quando considerare lo svolgimento dell’attività in “Zona Rossa” o in “Zona Arancione”, anche in riferimento all’ultimo Decreto del Ministero della Salute.

(Si veda anche l’art. 98 del Decreto Legge n. 104/2020 (Decreto di Agosto) che stabilisce che il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto imposte e Irap è prorogato al 30 aprile 2021).

(Si veda anche l’articolo 6 del D.L. 149/2020 (Decreto Ristori II) differisce, sempre al 30 aprile 2021, il secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap in scadenza al 30 novembre 2020)

Art. 3 – Proroga termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e per la dichiarazione Irap

I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO) e quella dell’IRAP saranno spostati al 10 dicembre 2020.

Art. 4 – Proroga scadenza del pagamento delle rata della ROTTAMAZIONE III

Le rate della Rottamazione III e del Saldo e Stralcio NON dovranno più essere pagate entro il 10/12/2020. Tale termine è stato spostato al 1 marzo 2021. Per maggiori info CLICCA QUI.

Art. 7 – Sulle dilazioni con il Riscossore INVIATE DOPO IL 30 NOVEMBRE 2020

Viene modificata la dilazione, ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973, richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le principali novità sono:

  1. una volta chiesta la dilazione, fino al rigetto o fino alla sua decadenza, SONO SOSPESI i termini di prescrizione e di decadenza;

  2. pagata la prima rata della dilazione determina l’ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA AVVIATA

  3. Dilazioni senza Isee fino a 100.000 euro (prima era fino a 60.000 euro).

  4. Nuovi piani di dilazione anche per i soggetti che che sono decaduti da precedenti da precedenti rateazioni con il fisco, PRIMA DELL’8 MARZO 2020.

  5. Per maggiori info CLICCA QUI.

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