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Covid-19: mancato pagamento dei canoni non è inadempimento

Tribunale di Palermo ha confermato che il Lock-down è caso di inadempimento

Già la Cassazione ha precisato l’orientamento sulla gestione dei canoni d’affitto e le norme atte a contenere la pandemia (News del 14 settembre 2020), nonché diverse sentenze di merito hanno considerato il lock-down come causa temporanea e non imputabile al debitore, che arresta la procedura di sfratto (News del 7 settembre 2020).

Ancora altre pronunce di merito hanno statuito che il blocco imposto dal legislatore per fermare la pandemia non comporta l’inadempimento del contratto, anche se non sono stati pagati i canoni di locazione (Tribunale di Palermo del 25/09/2020). Tale impossibilità di pagare i canoni non è però imputabile al debitore ex art. 91 del Decreto Cura Italia.

(Si veda anche la NEW del 23/12/2020 relativa alla sentenze del GIP di Milano che statuisce la non integrazione di reato delle false dichiarazione riportate nelle autocertificazioni per la circolazione durante la PANDEMIA da COVID)

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Le norme di riferimento

Art. 91 D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia)Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici

1. All’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

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La fattispecie oggetto della decisione del Tribunale

Un barista si trovava nell’impossibilità di onorare 3 canoni di locazione dell’immobile della sua attività, ma prima del Lock-down aveva sempre pagato tutti i canoni di locazione.

Tuttavia, il locatore intimava lo sfratto per morosità al conduttore che non aveva corrisposto regolarmente i canoni mensili, in base al contratto di locazione commerciale. Per il proprietario dell’immobile il contratto di locazione era venuto meno, a causa del grave inadempimento del debitore (mancato pagamento delle 3 rate di locazione).

Dopo la notifica dell’atto di intimazione di sfratto il debitore corrispondeva un dei 3 canoni d’affitti non corrisposti puntualmente.

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La decisione del Tribunale

Il Giudice di Palermo (Tribunale del 25/9/2020), però, dava atto che l’inadempimento del debitore non era a lui imputabile.

In buona sostanza, il motivo del mancato pagamento dei canoni d’affitto era imputabile solamente al Lock-down posto in essere dal legislatore e non a causa del comportamento del conduttore. Tali rate “saltate” erano determinate da impossibilità non imputabile al debitore.

Precisamente, il Tribunale di Palermo ha precisato:

ritenuto che nella fattispecie oggetto del presente giudizio non può ritenersi sussistente un inadempimento grave del conduttore, stante la grave situazione di emergenza sanitaria a causa del Covid-19, che ha portato all’adozione dei provvedimenti governativi di chiusura degli esercizi commerciali per più di tre mesi. L’art. 91 del D.L. n. 18 del 2020, infatti, consente di valutare il rispetto delle misure di contenimento ai fini dell’esclusione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti; ritenuti, pertanto, sussistenti i gravi motivi che impediscono l’emissione dell’ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell’art. 665 c.p.c.” (Tribunale di Palermo del 25/9/2020).

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