Notifica

Compiuta giacenza: vale solo se il postino prova di aver tentato la notifica

Non basta la semplice prova della spedizione della raccomandata.

In caso di notifica di atto tributario, la Cassazione ha statuito che, perché si configuri la compiuta giacenza, il portalettere deve dare prova di aver, quantomeno, tentata la notifica della seconda raccomandata, la cosiddetta raccomandata informativa (Cass. n. 27655 del 3 dicembre 2020). Non basta la semplice prova della spedizione della raccomandata perché la notifica non sia nulla (si veda anche News del 25/11/2020 e la News del 3/08/2020)

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Articoli in questione

Art. 60, comma 1, D.p.r. n. 600/1973

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche

Art. 140 c.p.c. (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia).

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.”

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Fattispecie oggetto dell’ordinanza della Cassazione

La CTR, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal contribuente avverso l’avviso di accertamento e alla conseguenziale e successiva cartella di pagamento.

Il Giudice Regionale ha rilevato che il contribuente era decaduto dal diritto di impugnare la cartella esattoriale, siccome la notificazione dell’avviso di accertamento, che ne costituiva il presupposto, doveva ritenersi effettuata per compiuta giacenza, essendo decorsi dieci giorni dalla sua spedizione all’indirizzo del destinatario, a nulla valendo le eccezioni di quest’ultimo relative alla mancata ricezione della raccomandata informativa della giacenza medesima.

Per la cassazione della sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso affidato a un motivo.

Con tale motivo deduceva l’erroneità della sentenza per aver ritenuto perfezionata la notificazione dell’avviso di accertamento, anche se, come dimostrato dagli stessi documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate, mai veniva tentata la consegna della raccomandata informativa.

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La decisione della Cassazione

La notifica di un atto tributario la si ha per compiuta anche se il destinatario fisicamente non la ritira.

In tal caso, la procedura prevista richiede che il postino invii la, cosiddetta, raccomandata informativa, contenete l’avviso della notifica dell’atto tributario.

Trascorsi 10 giorni dall’invio di tale seconda raccomandata la notifica è compiuta tramite l’istituto giuridico della compiuta giacenza. Quest’ultima è una fictio juris che considera notificato un atto tributario, anche se non fisicamente consegnato.

Orbene, per la Cassazione il postino deve dare prova (nella relata) di aver tentato (anche se infruttuosamente) la consegna della raccomandata informativa. Quindi non basta la semplice prova della spedizione della raccomandata.

Solamente con la prova di tale tentativo di consegna della seconda raccomandata la notifica, per compiuta giacenza è completa e legittima. In caso contrario la notifica è nulla.

Precisamente la Suprema Corte ha affermato:

  • “Rileva in tale contesto la Corte che, in relazione alla seconda raccomandata informativa, della stessa si deve dare prova del tentativo infruttuoso di notificazione, unica circostanza che legittima il deposito presso l’ufficio postale e la eventuale compiuta giacenza. Nel caso di specie, la CTR ritiene erroneamente che la compiuta giacenza sia correttamente maturata, omettendo di rilevare che alcuna prova il notificante ha fornito dell’esito del tentativo di notificazione, non essendo a tale scopo sufficiente la prova della mera spedizione(Cass. n. 27655 del 3 dicembre 2020).

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