ipoteca

Necessaria preventiva intimazione, per l’ipoteca

L’ipoteca non può essere iscritta in modo inaspettato

E’ valida l’ipoteca del Riscossore solo se vi è stata una preventiva comunicazione al debitore. Per la Cassazione non è necessario che vi sia una precedente intimazione di pagamento ex art. 50 D.p.r. n. 602/1973, ma, ad ogni modo, vi deve essere un preventivo avviso al contribuente e l’ipoteca non può essere iscritta in modo inaspettato (Cass. n. 22398 del 15 ottobre 2020). Si veda anche la News del 17 settembre 2020.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, in riferimento all’ipoteca del Fisco, attivata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha precisato:

  • nondimeno l’inapplicabilità della previsione dell’art. 50, cit., “non significa che l’iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente”, deponendo in tal senso tanto l’art. 21, d.lgs. n. 546/1992, quanto, più in generale, le disposizioni della legge n. 241/1990” (Cass. n. 22368/2020)

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