Cancellazione Società

I soci ereditano i debiti sociali, ma con il limite del bilancio di liquidazione

L'azione ex art. 36 dpr 602/1973 è civile e va motivata con le ragioni della notifica ai soci

La Cassazione, con la recente ordinanza n. 28401 del 14 dicembre 2020, riprende un suo importante principio in caso di cancellazione della società ed ereditabilità dei debiti sociali verso i soci.

Per la Suprema Corte il limite perché i creditori sociali (come l’Agenzia delle Entrate) possano riscuotere dai soci i debiti della società cancellata, è individuato nelle somme che gli stessi hanno riscosso nel bilancio finale di liquidazione. Di conseguenza, se i soci non hanno percepito alcune somme dal bilancio di liquidazione, essi non dovrebbero essere destinatari di azioni del fisco per i debiti sociali.

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Già con precedenti News abbiamo spiegato il principio della successione sui generis dei soci nei confronti dei debiti società di società cancellate (si veda in particolare al News del 17 febbraio 2020) e la distinzione tra società cancellate prima del 13/12/2014 e quelle cancellate dopo il 12/12/2014 (si veda sempre la News del 17 febbraio 2020), tuttavia l’ordinanza qui in commento introduce un importante strumento di difesa per il contribuente socio (di società cancellata).

Vi sono altre precedenti pronunce della Cassazione che stabiliscono il limite delle pretese del fisco verso i soci di società, nelle somme percepite nel bilancio di liquidazione (New del 26 settembre 2019, News del 18 dicembre 2019 e News del 17 novembre 2017).

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La Cassazione qui in commento precisa altresì che l’azione ex art. 36 del D.p.r. n. 602/1973 (si veda anche News del 28 novembre 2019) è una azione di responsabilità dei soci e del liquidatore di diritto civile e non tributario, non sussiste alcuna norma secondo al quale esiste la coobbligazione nel debito tributario.

Con riferimento ai soci, l’art. 36 del D.p.r. n. 602/1973 prevede deve dei presupposti:

  1. La responsabilità riguarda i due esercizi precedenti a quello del bilancio di liquidazione;
  2. Le somme oggetto della responsabilità dei soci devono essere certe (non quindi solo accertate con apposito atto impositivo);
  3. La responsabilità dei soci deve essere accertata con specifico atto notificato direttamente si soggetti interessati.
  4. L’avvio notificato ai soci (o la cartella come nel caso di specie) deve avere, pena nullità, le specifiche ragioni per le quali i soci societari devo essere pretesi dai soci;
  5. L’Ente impositore deve dare prova che i soci abbiano effettivamente percepito le somme indicate e stanziate nel bilancio finale di liquidazione

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Inoltre, la Cassazione precisa che la procedura prevista dall’art. 36 del D.p.r. n. 602/1973 è relativa solamente per le imposte dirette e non per le relative sanzioni

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Precisamente il Supremo Consesso ha statuito:

  • “1.12. con riguardo alle società di capitali, considerato che il presupposto (ed il limite) sulla base del quale i creditori possono riscuotere dai soci e dai liquidatori i crediti vantati nei confronti della società si rinviene nell’aver i soci medesimi riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione o nell’essere stato determinato il mancato pagamento da colpa dei liquidatori, la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui l’accertamento giudiziale del credito verso la società, anche con forza di giudicato, pur opponibile ai soci ed ai liquidatori, non consente al creditore di far valere il titolo esecutivo ottenuto direttamente nei loro confronti, attesa la necessità di agire in giudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri per l’accertamento dei rispettivi presupposti (Cass. n. 4699 del 27/02/2014);”
  • “1.13. l’Agenzia delle entrate che, nell’esercizio del potere impositivo, esige dal liquidatore e socio di società di capitali il pagamento del credito vantato nei confronti della società, seppure accertato con sentenza passata in giudicato, deve quindi portare a conoscenza del contribuente, con apposito avviso di liquidazione, le ragioni per le quali egli è tenuto a versare l’imposta accertata in capo alla società, ed in particolare, al fine di porre il contribuente in condizione di contestare la fondatezza della pretesa impositiva, deve indicare gli elementi da cui si evinca che il socio, in sede di liquidazione, ha incassato somme od ha ricevuto l’attribuzione di beni della società ed il valore di questi poiché entro tale limite si apprezza la legittimità della pretesa impositiva, o che il mancato pagamento è dipeso da una colpa dei liquidatori;”

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