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La rottamazione estingue il reato tributario

Con la rottamazione il fisco rinuncia alle sanzioni

La causa di non punibilità dell’art. 13 D.Lgs. n. 74/2000 è applicabile anche in caso di pagamento dei tributi oggetto di reato tramite la Rottamazione III. Tale Definizione Agevolata è idonea a far scattare l’estinzione del reato, anche perché l’amministrazione finanziaria non ha nulla da pretendere anche sule sanzioni e sugli interessi. Questo principio è stato affermato dalla sentenza della Suprema Corte n. 35175 del 22 settembre 2020 (si veda anche Cass. Pen. n. 34940 del 02 ottobre 2020).

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La norma di riferimento

Art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000. (Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario)

1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Una contribuente veniva indagata per illecita compensazione di debiti fiscali (art. 10 quater D.Lgs. n. 74/2000) per un importo pari ad €236.756,38. A causa di tale reato le veniva applicata anche la misura cautelare del sequestro preventivo.

Il G.i.p. ed il Tribunale del riesame ritenevano illegittimo tale sequestro eseguito, in quanto l’interessata aveva effettuato la rottamazione III. La prevenuta riusciva a corrispondeva tutte le rate della rottamazione.

La Procura della Repubblica adiva la Suprema Corte per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale della Libertà. Per la Procura il Tribunale aveva errato perché la contribuente aveva pagato solo le somme della Rottamazione, e l’art. 13 de. D.Lgs. n. 74/2000 chiaramente richiede il pagamento integrale oppure, in alternativa, l’applicazione di speciali procedure conciliative e la Rottamazione III non è una procedura conciliativa.

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La decisione della Corte

La Cassazione rigetta il ricorso della Procura della Repubblica e conferma la decisione del Tribunale del Riesame, ma ciò che qui importa è che ha affermato che la Rottamazione III è uno dei presupposti per applicare la causa di non punibilità dell’art. 13.

Subito si deve precisare che tale causa di non punibilità non è applicabile per tutti i reati tributari, ma solo per quelli ivi espressamente indicati:

10-bis (omesso versamento di ritenute dovute o certificate)

10-ter (Omesso versamento di IVA)

10-quater, comma 1 (Indebita compensazione).

Per tali reati, nel caso in cui l’indagato, prima dell’apertura del dibattimento, da’ prova di aver pagato tutto il debito iscritto a ruolo (comprese sanzioni, interessi ed altri oneri accessori), può far dichiarare al Giudice Penale la non punibilità del reato consumato.

Inoltre, sempre dal testo dell’art. 13, il contribuente poteva avvantaggiarsi di tale causa di non punibilità anche ponendo in essere una delle procedure speciali conciliative previste dall’ordinamento.

Prima di tale sentenza (ma anche della Cass. n. 34940/2020) era abbastanza certo che il pagamento del solo debito tributario, tramite la pace fiscale (ad esempio attraverso la Rottamazione III) non poteva essere presupposto per avere tale dichiarazione di non punibilità. Effettivamente con la Rottamazione il contribuente non corrisponde le sanzioni e gli interessi.

Per la Suprema Corte, invece, con l’istanza di rottamazione III accettata dal Riscossore si ha che il fisco rinuncia proprio alle sanzioni ed ai relativi interessi. Di conseguenza quello che resta da corrispondere, in riferimento all’oggetto del reato, sono solo le rate della Adesione Agevolata.

Precisamente:

  • Con la rottamazione per il Tribunale del riesame, unitamente al Giudice per le indagini preliminari, viene meno il profitto del reato e, quindi, l’oggetto del sequestro preventivo. Il Tribunale del riesame, poi, rileva come dalla documentazione in atti emerge il pagamento dell’intera somma di C 236.756,38 con la rottamazione, con la contestuale rinuncia dell’Agenzia delle Entrate della pretesa fiscale, con gli interessi e le sanzioni. Infatti, l’art. 3, primo comma, del d. I. 119 del 2018 prevede la c.d. rottamazione ter che comporta, mediante il pagamento dell’importo iscritto a ruolo, l’estinzione del debito fiscale, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.” (Cass. n. 35175/2020).

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