CoronaVirus

Ecco il Decreto per il Natale (collegato al Decreto per le Festività)

Scarica il Decreto Legge n. 158/2020 ed il collegato D.L. n. 19/2020

Il Consiglio dei Ministri, nella tarda serata del 2 dicembre 2020, ha emanato il Decreto n. 158 del 2/12/2020, il cosiddetto Decreto “Natale” (che modifica il precedente Decreto Legge n. 19/2020), (vedi anche il Decreto Legge per le Festività Natalizie) eccolo:

(Si veda anche la NEW del 23/12/2020 relativa alla sentenze del GIP di Milano che statuisce la non integrazione di reato delle false dichiarazione riportate nelle autocertificazioni per la circolazione durante la PANDEMIA da COVID)

In tale Decreto sono previste restrizioni per gli spostamenti fra regioni e per i pranzi di Natale.

Vediamoli nel dettaglio. 

Art. 1, comma 1. Aumento della durata delle limitazioni per la pandemia

 

L’art. 1, comma 1, del D.L. n. 158/2020 aumenta il potere del Governo di attuare le misure di prevenzione ed arresto del diffondersi del virus.

Viene modificato l’art. 1 del Decreto Legge n. 19/2020 aumentando da 30 giorni a 50 giorni il limite entro il quale possono essere adottate le misure per la sicurezza della salute.

Art. 1, comma 2. Limiti degli spostamenti fra regioni L’art. 1, comma 2, prima parte, del D.L. n. 158/2020 prevede che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e’ vietato, ogni spostamento in entrata e in uscita tra regioni o province autonome
Art. 1, comma 2. Limiti degli spostamenti fra comuni per Natale e Capodanno L’art. 1, comma 2, seconda parte, del D.L. n. 158/2020 prevede che nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e’ vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma).
Art. 1, comma 3. Ulteriori misure L’art. 1, comma 3, del D.L. n. 158/2020 prevede che nel periodo dal 21 dicembre 2020 al  6  gennaio  2021  i  D.P.C.M. all’articolo 2 del Decreto Legge n. 19/2020 possono altresi’ prevedere (indipendentemente dalla Classificazione dei colori per il livelli di rischio), specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso Decreto Legge n. 19/2020.
Art. 2. Entrate in vigore Il D.L. n. 158/2020 entra in vigore il 3 dicembre 2012

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