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Decreto festività di Natale: Italia tutta zona rossa

Scarica il Decreto Legge n. 172/2020

Il Consiglio dei Ministri, nella tarda serata del 18 dicembre 2020, ha emanato il Decreto n. 172 del 18/12/2020, il cosiddetto Decreto “Festività Natalizie” (che richiama ed applica le disposizioni del Decreto Legge n. 158/2020 il precedente Decreto Legge n. 19/2020), eccolo:

(Si veda anche la NEW del 23/12/2020 relativa alla sentenze del GIP di Milano che statuisce la non integrazione di reato delle false dichiarazione riportate nelle autocertificazioni per la circolazione durante la PANDEMIA da COVID)

ARTICOLISPIEGAZIONE
Art. 1. I limiti agli spostamentiGli spostamenti sono così limitati:
– Nei giorni festivi e prefestivi tra il 24/12/2020 ed il 6 gennaio 2021 su tutto il territorio nazionale si applicano le limitazioni delle, cosiddette, ZONE ROSSE
nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 ed il 4 gennaio 2021 su tutto il territorio nazionale si applicano le limitazioni delle, cosiddette, ZONE ARANCIONI, con una deroga:
è consentito spostarsi dai comuni con popolazione NON superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 Km dai relativi confini (con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia)
durante i giorni tra il 24 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021 si può:
* spostarvi verso una sola abitazione provata;
* l’abitazione deve essere ubicata all’interno della stessa regione;
*ci si può spostare una sola volta nella giornata;
* lo spostamento è ammesso tra le 05:00 e le ore 22:00;
* spostamenti per raggiungere altre abitazioni private solo due persone oltre i conviventi, non si contano i minori di 14 anni, le persone disabili e non autosufficienti.

***

Sanzioni: per la violazione di tali disposizioni e per quelle del Decreto Legge “Natale” si applicano le sanzioni previste dall’art. 4 del D.L. n. 19/2020: – pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000
Art. 2. I RistoriPer le restrizioni dell’art. 1 (quindi anche quelle del Decreto Legge “Natale”) sarà riconosciuto un ristoro tramite un contributo a fondo perduto.
Tale contributo sarà a vantaggio di:
– soggetti che dal 19 dicembre 2020 hanno partita IVA attiva;
– svolgono una delle attività relative ai codici ATECO riportati nella tabella dell’allegato 1.

Il contributo sarà:
– versato ai soggetti che già hanno beneficiato del contributo dell’art. 25 del Decreto Rilancio;
– che non abbiano restituito il ristoro del Decreto Rilancio;
– l’importo sarà lo stesso di quello corrisposto con l’art. 25 del Decreto Rilancio, con il limite di €150.000,00;
– versato dall’Agenzia delle Entrate direttamente su conto degli interessati.
Art. 3. Entrata in vigoreIl Decreto Legge entra in vigore il 19 dicembre 2020

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