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Decreto festività di Natale: Italia tutta zona rossa
Scarica il Decreto Legge n. 172/2020

Il Consiglio dei Ministri, nella tarda serata del 18 dicembre 2020, ha emanato il Decreto n. 172 del 18/12/2020, il cosiddetto Decreto “Festività Natalizie” (che richiama ed applica le disposizioni del Decreto Legge n. 158/2020 il precedente Decreto Legge n. 19/2020), eccolo:
(Si veda anche la NEW del 23/12/2020 relativa alla sentenze del GIP di Milano che statuisce la non integrazione di reato delle false dichiarazione riportate nelle autocertificazioni per la circolazione durante la PANDEMIA da COVID)
ARTICOLI | SPIEGAZIONE |
Art. 1. I limiti agli spostamenti | Gli spostamenti sono così limitati: – Nei giorni festivi e prefestivi tra il 24/12/2020 ed il 6 gennaio 2021 su tutto il territorio nazionale si applicano le limitazioni delle, cosiddette, ZONE ROSSE – nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 ed il 4 gennaio 2021 su tutto il territorio nazionale si applicano le limitazioni delle, cosiddette, ZONE ARANCIONI, con una deroga: – è consentito spostarsi dai comuni con popolazione NON superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 Km dai relativi confini (con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia) – durante i giorni tra il 24 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021 si può: * spostarvi verso una sola abitazione provata; * l’abitazione deve essere ubicata all’interno della stessa regione; *ci si può spostare una sola volta nella giornata; * lo spostamento è ammesso tra le 05:00 e le ore 22:00; * spostamenti per raggiungere altre abitazioni private solo due persone oltre i conviventi, non si contano i minori di 14 anni, le persone disabili e non autosufficienti. *** Sanzioni: per la violazione di tali disposizioni e per quelle del Decreto Legge “Natale” si applicano le sanzioni previste dall’art. 4 del D.L. n. 19/2020: – pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 |
Art. 2. I Ristori | Per le restrizioni dell’art. 1 (quindi anche quelle del Decreto Legge “Natale”) sarà riconosciuto un ristoro tramite un contributo a fondo perduto. Tale contributo sarà a vantaggio di: – soggetti che dal 19 dicembre 2020 hanno partita IVA attiva; – svolgono una delle attività relative ai codici ATECO riportati nella tabella dell’allegato 1. Il contributo sarà: – versato ai soggetti che già hanno beneficiato del contributo dell’art. 25 del Decreto Rilancio; – che non abbiano restituito il ristoro del Decreto Rilancio; – l’importo sarà lo stesso di quello corrisposto con l’art. 25 del Decreto Rilancio, con il limite di €150.000,00; – versato dall’Agenzia delle Entrate direttamente su conto degli interessati. |
Art. 3. Entrata in vigore | Il Decreto Legge entra in vigore il 19 dicembre 2020 |