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Super Esdebitamento per i debitori meritevoli, anche senza accordo dei creditori (Legge n. 3/12)

I debitori più meritevoli, ora, possono “tagliare” i loro debiti senza soddisfare, anche parzialmente, i creditori. Questa è una delle novità previste dalla Legge di conversione dei 4 Decreti Ristoro (vedi l’estratto della Legge) approvato dal parlamento (ora si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Si veda anche la News del 24 aprile 2020 e la News del 30 novembre 2019. (clicca QUI per scaricare il testo definitivo della legge di Conversione dei Decreti Ristori)

Questa nuova forma di esdebitazione della legge n. 3/2012 concede una grossa chance al debito che non abbia dolosamente contratto i debiti. Il giudice potrà concedere lo esdebitamente anche senza il parere dei creditori.

Inoltre, saranno “soppesati” anche i creditori che hanno con leggerezza concesso credito al debitore sovraindebitato.

Vediamo le principali novità di esdebitazione, cosiddetta, “senza utilità” (vedi anche la News del 9 febbraio 2021, la News del 24 aprile 2021 e la News del 23 febbraio 2021)

ELEMENTISPIEGAZIONE
Debitore MERITEVOLEViene introdotta una nuova figura di debitore, il meritevole.
E’ meritevole quel debitore che:
– È stato accorto nell’assumere debiti (anche se poi, per cause impreviste, gli sono “sfuggiti”);
– non si è resto autore di atti di frode;
– non ha assunto i debiti con dolo o con colpa grave (ha contratto debiti pur sapendo che non poteva pagarli oppure ne ha accettato il rischio);
– i creditori gli hanno concesso i finanziamenti in modo non diligente.
Esdebitamente “senza utilità”senza utilità” è relativa a quel debitore che “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”.
Questa è la novità di tale procedura per sovraindebitamento.
Lo possono chiedere quei debitori MERITEVOLI che non danno alcuna garanzia dei pagamenti, anche minimi, ai creditori.
A chi è rivolto?Questa dirompente procedura è rivolta ai debitori persone fisiche sovraindebitate, quindi è indirizzata a:
consumatori,
professionisti,
piccoli imprenditori,
imprenditori agricoli.
Ne sono, qundi, esclusi i soggetti fallibili
I tipi di debitiLa procedura è relativa a diverse tipologie di debiti.
Possono richiedere tale esdebitamento coloro che hanno contratto debiti:
– per effetto di licenziamento;
– per far fronte a spese mediche;
– a spese per la famiglia assunte a suo tempo (ad esempio mutuo).
Sarò sempre dato ampio margine al giudice per valutare la meritevolezza del debito assunto
ProceduraL’esdebitazione “senza utilità” avrà le seguenti caratteristiche:
– potrà essere concessa solo una volta;
– il debitore potrà corrispondere anche solo il 10% della totalità dei debiti;
– fatto salvo, però, l’obbligo di pagare il debito:
* entro i quattro anni successivi al provvedimento del giudice che la concede,
* qualora entro questo termine sopravvenissero utilità tali da consentire “il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento”,
* secondo una valutazione “su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia”;
* fra le “utilitànon sono compresi i finanziamenti, “in qualsiasi forma erogati”.
– Il debitore dovrà presentare una domanda al Giudice del luogo in cui ha la residenza;
– Vi dovrà essere l’assistito da un Organo di composizione della Crisi;
– Tale Organo di composizione della Crisi dovrà:
* redigere una relazione analitica sulla completezza ed attendibilità dei documenti prodotti dal debitore nel ricorso (ad esempio la lista dei creditori, la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; l’indicazione dello stipendio o della pensione);
* indicare le cause del sovraindebitamento;
* comunicare al Giudice anche l’incapacità del debitore di far fronte a tali debiti;
* valutare se il debitore è stato diligente nell’assumere tali debiti e se i creditori sono stati superficiali a concederli.
– NON sarà necessario avere il consenso dei creditori al piano di esdebitamento.
Il GiudiceIl Giudice potrà:
– valutare liberamente la meritevolezza del debitore;
– concedere una sola volta tale esdebitamento “senza utilità”;
– il provvedimento dovrà aver indicato le modalità ed i termini per la presentazione, da parte del debitore, delle dichiarazioni annuali relative alle sopravvenienze che possano consentire il pagamento dei debiti nei successivi quattro anni.  
AltroI compensi dell’Organismo di composizione della crisi saranno ridotti alla metà.
Il decreto relativo alla domanda di esdebitamento è impugnabile nel termine di 30 giorni.
L’Organismo di composizione della crisi, se autorizzato dal Giudice, può compiere verifiche per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti per corrispondere almeno il 10% dei debiti.
Tale esdebitamento sarà applicabile anche per le procedure ex Legge n. 3/2012 pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei Decreti Ristoro

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