Super Esdebitamento per i debitori meritevoli, anche senza accordo dei creditori (Legge n. 3/12)

I debitori più meritevoli, ora, possono “tagliare” i loro debiti senza soddisfare, anche parzialmente, i creditori. Questa è una delle novità previste dalla Legge di conversione dei 4 Decreti Ristoro (vedi l’estratto della Legge) approvato dal parlamento (ora si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Si veda anche la News del 24 aprile 2020 e la News del 30 novembre 2019. (clicca QUI per scaricare il testo definitivo della legge di Conversione dei Decreti Ristori)
Questa nuova forma di esdebitazione della legge n. 3/2012 concede una grossa chance al debito che non abbia dolosamente contratto i debiti. Il giudice potrà concedere lo esdebitamente anche senza il parere dei creditori.
Inoltre, saranno “soppesati” anche i creditori che hanno con leggerezza concesso credito al debitore sovraindebitato.
Vediamo le principali novità di esdebitazione, cosiddetta, “senza utilità” (vedi anche la News del 9 febbraio 2021, la News del 24 aprile 2021 e la News del 23 febbraio 2021)
ELEMENTI | SPIEGAZIONE |
Debitore MERITEVOLE | Viene introdotta una nuova figura di debitore, il meritevole. E’ meritevole quel debitore che: – È stato accorto nell’assumere debiti (anche se poi, per cause impreviste, gli sono “sfuggiti”); – non si è resto autore di atti di frode; – non ha assunto i debiti con dolo o con colpa grave (ha contratto debiti pur sapendo che non poteva pagarli oppure ne ha accettato il rischio); – i creditori gli hanno concesso i finanziamenti in modo non diligente. |
Esdebitamente “senza utilità” | “senza utilità” è relativa a quel debitore che “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”. Questa è la novità di tale procedura per sovraindebitamento. Lo possono chiedere quei debitori MERITEVOLI che non danno alcuna garanzia dei pagamenti, anche minimi, ai creditori. |
A chi è rivolto? | Questa dirompente procedura è rivolta ai debitori persone fisiche sovraindebitate, quindi è indirizzata a: – consumatori, – professionisti, – piccoli imprenditori, – imprenditori agricoli. Ne sono, qundi, esclusi i soggetti fallibili |
I tipi di debiti | La procedura è relativa a diverse tipologie di debiti. Possono richiedere tale esdebitamento coloro che hanno contratto debiti: – per effetto di licenziamento; – per far fronte a spese mediche; – a spese per la famiglia assunte a suo tempo (ad esempio mutuo). Sarò sempre dato ampio margine al giudice per valutare la meritevolezza del debito assunto |
Procedura | L’esdebitazione “senza utilità” avrà le seguenti caratteristiche: – potrà essere concessa solo una volta; – il debitore potrà corrispondere anche solo il 10% della totalità dei debiti; – fatto salvo, però, l’obbligo di pagare il debito: * entro i quattro anni successivi al provvedimento del giudice che la concede, * qualora entro questo termine sopravvenissero utilità tali da consentire “il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento”, * secondo una valutazione “su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia”; * fra le “utilità” non sono compresi i finanziamenti, “in qualsiasi forma erogati”. – Il debitore dovrà presentare una domanda al Giudice del luogo in cui ha la residenza; – Vi dovrà essere l’assistito da un Organo di composizione della Crisi; – Tale Organo di composizione della Crisi dovrà: * redigere una relazione analitica sulla completezza ed attendibilità dei documenti prodotti dal debitore nel ricorso (ad esempio la lista dei creditori, la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; l’indicazione dello stipendio o della pensione); * indicare le cause del sovraindebitamento; * comunicare al Giudice anche l’incapacità del debitore di far fronte a tali debiti; * valutare se il debitore è stato diligente nell’assumere tali debiti e se i creditori sono stati superficiali a concederli. – NON sarà necessario avere il consenso dei creditori al piano di esdebitamento. |
Il Giudice | Il Giudice potrà: – valutare liberamente la meritevolezza del debitore; – concedere una sola volta tale esdebitamento “senza utilità”; – il provvedimento dovrà aver indicato le modalità ed i termini per la presentazione, da parte del debitore, delle dichiarazioni annuali relative alle sopravvenienze che possano consentire il pagamento dei debiti nei successivi quattro anni. |
Altro | I compensi dell’Organismo di composizione della crisi saranno ridotti alla metà. Il decreto relativo alla domanda di esdebitamento è impugnabile nel termine di 30 giorni. L’Organismo di composizione della crisi, se autorizzato dal Giudice, può compiere verifiche per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti per corrispondere almeno il 10% dei debiti. Tale esdebitamento sarà applicabile anche per le procedure ex Legge n. 3/2012 pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei Decreti Ristoro |