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Autocertificazione: dichiarare il falso non è reato

Il GIP di Milano, la sentenza n. 1940 del 16 novembre 2020, ha statuito che, dichiarare nelle autocertificazione, ex art. 46 e 47 DPR n. 445/2000, il falso non integra il reato ex art. 483 c.p. : falso ideologico (si veda anche la News del 27 marzo 2021).

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Per il GIP dichiarare delle intenzioni future non integra l’elemento “fatti dell’art. 483 c.p. che, invece, è riferito solamente a circostanze già accadute.

La fattispecie oggetto della sentenza del GIP

Un cittadino, in data 31 marzo 2020, alle ore 13:10, veniva fermato da una pattuglia dei carabinieri intenta a controllare l’applicazione delle normative per il Lock-Down di cui al D.L. n. 25 del marzo 2020 n. 19.

Il cittadino, su richiesta dei militari, compilava l’autodichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dichiarava: “Sono titolare della XXXXXXX. Mi occupo di assistenza caldaie. Mi stavo recando in XXXXXX c/o un mio collega XXXXXX per ritirare dei pezzi di ricambio per caldaie. Poi mi sarei recato in XXXXXXXX per un lavoro. Svolgo la mia attività da solo”.

Successivamente i carabinieri svolgevano le indagini del caso. Sentivano l’amico del cittadino fermato (svolgevano delle SIT) che dichiarava che effettivamente il cittadino si era recato presso la sua abitazione per motivi di lavoro, ma verso le 11:30 e che questi se ne sarebbe andato un ora dopo. Il soggetto sentito dai carabinieri ha poi affermato di essere certo dell’orario perché alle ore 13:15 stava pranzando con il figlio.

Di conseguenza il Pubblico Ministero, in data 3/9/2020, richiedeva l’emissione del Decreto Penale di Condanna perché il cittadino fermavo aveva integrato il reato previsto e punito dall’art. 483 c.p.: falso ideologico.

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Articoli di riferimento

Art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

Articolo 46 del DPR n. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: (…)”

Articolo 47 del DPR n. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà)

1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.

  2. (…)

  3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

  4. (…)”

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La decisione del GIP di Milano

Orbene, il GIP con una coraggiosa e ben motivata sentenza assolveva l’imputato, perché il fatto non sussiste (nel gergo comune sarebbe assolto “con formula piena”).

Per il GIP, il soggetto fermato dai carabinieri non aveva integrato il reato del falso ideologico indicando nell’autodichiarazione una fattispecie non vera.

Il ragionamento del GIP si basa sulla parola “fatto presente nella fattispecie delittuosa prevista e punita dall’art. 48/ c.p.

In buona sostanza il giudice meneghino afferma e precisa che tale elemento oggettivo per integrare il reato di falso ideologico deve, solamente, essere relativo a fatti già compiuti dal reo. Se il cittadino nell’autodichiarazione dichiara, anche falsamente, fatti futuri o sue future intenzioni, tale circostanza non integra tale reto ex art. 483 c.p.

Per il GIP:

il nostro ordinamento non incrimina qualunque dichiarazione falsa resa ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio ma costruisce i reati di falso secondo una sistematica casistica. Ne consegue che il rilievo della falsa dichiarazione è legato all’individuazione di una specifica norma che dia rilevanza al contesto e alla singola dichiarazione” (Sent. GIP Milano n. 1940/2020).

Inoltre, sempre il GIP, ha affermato:

Per le ragioni espresse la dichiarazione di una mera intenzione nell’ambito di un modulo di autocertificazione non può rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 483 c.p., limitandosi ai soli “fatti” già occorsi(Sent. GIP Milano n. 1940/2020)

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