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Rottamazione: la richiesta e il pagamento della sola prima rata estinguono il processo

Estinzione processo: non devono essere pagate tutte le rate della Rottamazione

Per la Cassazione, con la Ordinanza n. 29293 del 22 dicembre 2020, la semplice produzione in giudizio della richiesta di adesione alla Definizione Agevolata è elemento sufficiente perché il Giudice Tributario dichiari estinto il giudizio. Non è necessario il pagamento completo delle somme oggetto di Rottamazione (sull’argomento si veda anche la News del 21 settembre 2019 e la News del 7 maggio 2019).

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La fattispecie oggetto dell’Ordinanza

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento, relativo all’Irpef del 2010.

La CTP respingeva il ricorso e l’Agenzia delle Entrate affidava le somme al Riscossore, pertanto il contribuente proponeva istanza di Rottamazione ex art. 6 del D.L. n. 193/2016 (tale circostanza non è indicata nella sentenza, ma la si deduce dal fatto che avanti alla CTR è già stata proposta istanza di Rottamazione per le somme che devono essere già state iscritte a ruolo o assegnate al Riscossore).

La CTR, in conseguenza della presentazione della della domanda per la Definizione Agevolata (e si immagina del pagamento di almeno la prima rata che scadeva a fine luglio 2017), dichiarava estinto il procedimento ex art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, senza attendere il totale ed integrale pagamento delle somme indicate nella Rottamazione.

Avverso tale decisione della CTR ricorreva in Cassazione l’Agenzia delle Entrate.

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Le norme di riferimento

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 Art. 6. (Prima Rottamazione)

1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (…). il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:

a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

D.Lgs. n. 546/1992, art. 44 (Estinzione del processo per rinuncia al ricorso)

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.

3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

4. La rinuncia e l’accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.

5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l’accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l’estinzione del processo. Si applica l’ ultimo comma dell’articolo seguente.”

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La decisione della Corte

La Suprema Corte ha confermato la sentenza della CTR che ha dichiarato estinto il processo per applicazione dell’art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992.

Per i Giudici di legittimità l’invio dell’istanza di rottamazione e la sua accettazione (che avviene quanto il Riscossore comunica gli importi del piano di dilazione) integra gli elementi della rinuncia e dell’accettazione della stessa da parte del Fisco, ex art. 44.

Inoltre, il Supremo Consesso ha però precisato che la rinuncia alla causa deve essere formulata anche con espressa istanza depositato avanti alla Commissione adita (vedi anche News del 25 ottobre 2018).

Tale istanza non era altro che la produzione in giudizio della richiesta di Rottamazione accettata dal Riscossore che ha comunicato il piano di pagamento.

Pertanto la Cassazione ha emanato il seguente principio:

  • è vero dunque che il pagamento integrale costituisce valido requisito per l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ma non è un requisito indispensabile per la semplice estinzione dello stesso, essendo sufficiente anche solo la domanda di adesione alla definizione agevolata e il pagamento della prima rata, e del resto l’estinzione del giudizio non determina anche l’estinzione del debito tributario dal momento che, secondo questa Corte, «non sussiste l’interesse del convenuto ad impugnare un’ordinanza di estinzione del giudizio, trattandosi di statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l’efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass. n. 29293/2020)

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