CoronaVirusSuperBonus 110%

Bonus 110%. Prorogato, per condomini, al 31/12/2023

Bonus 110% più tempo

Con il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio, il Governo ha prorogato il Superbonus 110% fino al 31/12/2023, ma solo per i lavori da eseguire su condomini.

Scarica i MODULI per la SuperCila:

Si ricorda che l’art. 34 del Decreto Semplificazioni modifica l’art. 119 del Decreto Rilancio n. 34/2020, in riferimento al bonus 110%.

La nuova norma prevede che gli interventi incentivati con il credito d’imposta del bonus 110%, possono essere semplicemente iniziati e realizzati con una Cila asseverata (Comunicazione Inizio Lavori D.p. r. n. 380/2021). da tale semplificazione sono esenti solamente gli interventi per demolizione o ricostruzione dell’immobile.

Con tale semplificazione, basta la semplice Cila per realizzare i lavori, che comporta la non necessità di avere l’attestazione della regolarità dell’immobile.

*****

Sul super Bonus 110%

Norme di riferimentoArticolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), modificato dal D. L. n. 56 del 30 aprile 2021.
Tipologie di detrazione Utilizzo o cessione del Bonus FiscaleDETRAZIONI
Quelle relative e previste dall’art. 14 D.L. n. 63/2013.
La Risoluzione n. 24 del 8 gennaio 2021, nel rispondere ad un interpello di un contribuente, ha precisato che la detrazione 110% (su irpef o Ires) NON spetta per “interventi di nuova costruzione. Per ristrutturazione senza demolizione dell’esistente, ma con ampliamento della volumetria, la detrazione 110% spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente (per le novità della Legge di Stabilità 2021, CLICCA QUI).

UTILIZZO O CESSIONE DEL BONUS FISCALE
Il contribuente che vuole avvantaggiarsi della normativa del Super Bonus 110% può scegliere se:
1. in riferimento sempre all’importo delle spese sostenute, può utilizzare direttamente lui la detrazione pari al 110%;
2. in riferimento sempre all’importo delle spese sostenute, può optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (direttamente in fattura), fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso. Sarà poi il fornitore che recupererà il beneficio fiscale sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito
3. in riferimento sempre all’importo delle spese sostenute, può usufruire della cessione, anche allo stesso fornitore, di un credito d’imposta di pari ammontare , con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, anche gli istituti di credito.
Tipologia di interventi che possono usufruire del Super-bonusArt. 119, commi 1-8, D.L. n. 34/2020.
*****
Interventi “trainanti” (o principali), indicati nel comma 1 dell’art. 119, sono:

di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;

di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;

antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

*****

Interventi “trainati” (o secondari), indicati nei commi 2-8 dell’art. 119, sono:

tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus“), effettuati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il Superbonus spetta nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;

l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solarifotovoltaici agevolati con il Superbonus, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti nonché ad interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;

l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Tipologia di edifici che possono usufruire di tale Super-bonusLe tipologie di immobili sono:

parti comuni di edifici residenziali in ” condominio ” (sia “trainanti”, sia “trainati”). Nel caso in cui tali interventi sono considerati come opere di manutenzione straordinaria (tipo rifacimento delle facciate) è richiesta una maggioranza degli intervenuti (almeno 1/3 dei condomini, ex art 1136 c.c., con almeno 500 millesimi) ;

singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici n condominio (solo “trainati”);

edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti”, sia “trainati”);

– unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti”, sia “trainati”).

*****
Novità introdotte dal D.L. n. 56 del 30 aprile 2021:
– prorogato al 30 giugno 2022 per le spese su edifici unifamiliari e singole unità con impianti indipendenti ed accesso autonomo.
– prorogato al 31 dicembre 2022 per le spese relative ai condomini (a tale data possono arrivare anche gli edifici da due a quattro unità immobiliari posseduti da una sola persona fisica, purché entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno 60% dell’intervento complessivo.
– prorogato al 31 giugno 2023 per le spese relative a Iacp (Istituti Autonomi Case Popolari) ed enti assimilati (vale anche per i condomini in cui la proprietà è in prevalenza di Iacp ed enti assimilati, si veda anche Circ. 30/E/2020).
Tipologia di soggetti che possono agevolarsi del Super-bonusArt. 119, commi 9 e 10, D.L. n. 34/2020:
a) dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione e delle persone fisiche, nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari). Possono beneficiare anche gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari.
b) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.
c) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d) dalle organizzazioni non lucrative di utilità.
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Esclusioni espresseArt. 119, comma 15bis, D.L. n. 34/2020. Le disposizioni agevolative in commento non si applicano, invece, alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) nonché alla categoria catastale A/9 (castelli) per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Impianti fotovoltaiciSolo per tali impianti fotovoltaici, nel limite di €48.000, ammette la detrazione del 110% anche per edifici di nuova costruzione
Risoluzione 24/2021 non super bonus per edifici di nuova costruzioneAi fini del Super-bonus gli interventi, ad eccezione dell’impianto fotovoltaico, devono riguardare comunque edifici o unità immobiliari “esistenti, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Articoli Correlati

Back to top button