CoronaVirusSuperBonus 110%
Il 110% non spetta per una nuova costruzione

La Risoluzione n. 24 del 8 gennaio 2021, nel rispondere ad un interpello di un contribuente, ha precisato che la detrazione 110% (su irpef o Ires) NON spetta per “interventi di nuova costruzione”. Per ristrutturazione senza demolizione dell’esistente, ma con ampliamento della volumetria, la detrazione 110% spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente (per le novità della Legge di Stabilità 2021, CLICCA QUI).
*****
Sul super Bonus 110%
Norme di riferimento | Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), |
Tipologie di detrazione | Quelle relative e previste dall’art. 14 D.L. n. 63/2013. |
Tipologia di interventi che possono usufruire del Super-bonus | Art. 119, commi 1-8, D.L. n. 34/2020. ***** Interventi “trainanti” (o principali), indicati nel comma 1 dell’art. 119, sono: – di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari; – di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari; – antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus). ***** Interventi “trainati” (o secondari), indicati nei commi 2-8 dell’art. 119, sono: – tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus“), effettuati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il Superbonus spetta nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento; – l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solarifotovoltaici agevolati con il Superbonus, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti nonché ad interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico; – l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. |
Tipologia di edifici che possono usufruire di tale Super-bonus | Le tipologie di immobili sono: – parti comuni di edifici residenziali in ” condominio ” (sia “trainanti”, sia “trainati”); singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici n condominio (solo “trainati”); – edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti”, sia “trainati”); – unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti”, sia “trainati”). |
Tipologia di soggetti che possono agevolarsi del Super-bonus | Art. 119, commi 9 e 10, D.L. n. 34/2020 |
Esclusioni espresse | Art. 119, comma 15bis, D.L. n. 34/2020. Le disposizioni agevolative in commento non si applicano, invece, alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) nonché alla categoria catastale A/9 (castelli) per le unità immobiliari non aperte al pubblico. |
Impianti fotovoltaici | Solo per tali impianti fotovoltaici, nel limite di €48.000, ammette la detrazione del 110% anche per edifici di nuova costruzione |
Risoluzione 24/2021 non super bonus per edifici di nuova costruzione | Ai fini del Super-bonus gli interventi, ad eccezione dell’impianto fotovoltaico, devono riguardare comunque edifici o unità immobiliari “esistenti“, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione. |