Cartelle di pagamentoCoronaVirus

Anche i versamenti sono sospesi e devono essere pagati dal 01/09/2021

Il Governo ha prorogato la sospensione delle notifiche degli atti del fisco fino al 31/08/2021. Tale proroga vale anche per i pagamenti del 2020 già sospesi, che quindi dovranno essere pagati entro il 01 settembre 2021

Rimane, tuttavia, fermo il limite entro il 31 dicembre 2020 per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento (quindi della sottoscrizione ed opera di funzionario dell’Agenzia delle Entrate). Per maggiori informazioni CLICCA QUI.

Scarica il Decreto Sostegni pubblicato:

Scarica il Decreto Sostegni Bis:

Analizziamo il nuovo Decreto Legge n. 3/2021 assieme al Decreto Legge n. 41/2021:

Sospensione della notificaL’ art. 1 del D.L. n. 3/2021, assieme all’art. 4 del D.l. n. 41/2021 e al Decreto Sostegni Bis, ha modifica l’art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Ora tale art. 157 prevede che la sospensione della notifica fino al 30 giugno 2021 (si veda anche la News del 18/06/2021).
In buona sostanza sono sospesi gli atti:
cartelle di pagamento ex art. 36bis per l’anno d’imposta 2016 (si veda anche la nuova Rottamazione dei avvisi Bonari);
avviso di accertamento (senza omessa dichiarazione o denuncia), per l’anno d’imposta 2015.
Aumento del periodo di notifica degli attiConsiderando che la sospensione dell’invio degli atti è stata spostata (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione vi è l’aumento di 2 anni per notificare gli atti e, di conseguenza, è aumentato di 2 anni il termine di prescrizione.
Quindi per la notifica vi è termine dal 30 giugno 2021 al 31 gennaio 2024.
Obbligo di emissione degli avvisi rimane sempre entro il 31/12/2020Il Decreto legge n. 3/2020, assieme all’art. 4 del D.l. n. 41/2021, non ha però modificato il termine di decadenza dell’amissione dell’avviso (cioè della sottoscrizione dello stesso).
Gli atti sospesi ed in scadenza dall’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, (ex art. 157, co. 1, D.L. n. 34/2020) devono essere sottoscritti (emessi) entro il 31 dicembre 2020 (si veda anche Cir. AE n. 25/E/2020).
Il Rinvio è riferito a tutti gli enti impositori (tranne per gli Enti territoriali, ex art. 157, co. 7bis, D.L. n. 34/2020).
Pagamenti sospesi da corrispondere entro il 30 settembre 2021L’art. 1, comma 2, del D.L. n. 3/2021, assieme all’art. 4 del D.l. n. 41/2021 al Decreto Sostegni Bis, ha modificato anche l’art. 68 del D.L. n. 18/2020 prorogando la sospensione del pagamento fino al 30 giugno 2021 (si veda anche la News del 18/06/2021).
Quindi le entrate Tributarie e non Tributarie sospese nel 2020 per causa della pandemia covid hanno come termine ultimo il 30 giugno 2021 (si veda anche la News del 18/06/2021).
Tali somme però possono essere anche dilazionate (entro il 30 settembre 2021), per maggiori info, CLICCA QUI.
Precisamente i tributi e i non tributi sospesi sono quelli previsti da seguenti articoli:
-artt. 61 e 62 D.L. n. 18/20;
-art. 18 D.L. n. 23/20;
-artt. 126 e 127 D.L. n. 34/20;
-art. 97 D.L. n. 104/20.


I versamenti sospesi per il Covid durante il 2020 devono essere indicati nei riquadri ST e SV della dichiarazione (si vedano anche i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 13090/2021 e n. 44504/2021)
Entrata in vigore del Decreto Legge n. 41/2021Tale decreto, con tutte le sue proroghe entra in vigore il 23 marzo 2021 (considerando che al Decreto Sostegni Bis)

Articoli Correlati

Back to top button