Tasso d’interesse legale al 0,01%, effetti sui tributi e sui contributi
Interesse Legale 0,01% nel 2021

Con il Decreto Ministeriale del 11 dicembre 2020, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto ulteriormente. Ora si passa dall0 0,05% allo 0,01% in ragione d’anno. Tale nuovo tasso di interesse legale dello 0,01% si applica dal 1 gennaio 2021 (per ulteriori info CLICCA QUI).
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ANNI DI RIFERIMENTO | TASSO INTERESSI LEGALI PER SINGOLI PERIODI |
Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 | 1,00% |
Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 | 0,50% |
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 | 0,20% |
Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 | 0,10% |
Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 | 0,30% |
Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 | 0,80% |
Dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 | 0,05% |
Dal 1 gennaio 2021 fino giorno di versamento compreso | 0,01% |
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RAVVEDIMENTO OPEROSO
La riduzione del tasso di interesse legale, allo 0,01%, comporta il decremento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso, ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tradivi versamenti, infatti, occorre corrispondere (oltre alla prevista sanzione ridotta) anche gli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giornaliera, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno del pagamento.
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EFFETTI SUI CONTRIBUTI
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della Legge n. 388/2000 ( Legge Finanziaria 2001).
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridottefino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,01% dal 1 gennaio 2021, in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo (si veda anche art. 10 dello Statuto del Contribuente);
- fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
La nuova misura della sanzione, pari, quindi, allo 0,01%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1 gennaio 2021.