InteressiRavvedimento operoso

Tasso d’interesse legale al 0,01%, effetti sui tributi e sui contributi

Interesse Legale 0,01% nel 2021

Con il Decreto Ministeriale del 11 dicembre 2020, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto ulteriormente. Ora si passa dall0 0,05% allo 0,01% in ragione d’anno. Tale nuovo tasso di interesse legale dello 0,01% si applica dal 1 gennaio 2021 (per ulteriori info CLICCA QUI).

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ANNI DI RIFERIMENTOTASSO INTERESSI LEGALI PER SINGOLI PERIODI
Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 20141,00%
Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 20150,50%
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 20160,20%
Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 20170,10%
Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 20180,30%
Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 20190,80%
Dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 20200,05%
Dal 1 gennaio 2021 fino giorno di versamento compreso0,01%

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RAVVEDIMENTO OPEROSO

La riduzione del tasso di interesse legale, allo 0,01%, comporta il decremento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso, ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tradivi versamenti, infatti, occorre corrispondere (oltre alla prevista sanzione ridotta) anche gli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giornaliera, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno del pagamento.

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EFFETTI SUI CONTRIBUTI

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della Legge n. 388/2000 ( Legge Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridottefino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,01% dal 1 gennaio 2021, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo (si veda anche art. 10 dello Statuto del Contribuente);
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

La nuova misura della sanzione, pari, quindi, allo 0,01%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1 gennaio 2021.

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