Avvisi di accertamento e di addebito

Anche se notificato il PVC l’accertamento è nullo, ai fini probatori

La Cassazione, con l’ordinanza n. 29878 del 30 dicembre 2020, ha ben precisato la distinzione tra difetto di motivazione dell’Avviso di accertamento e difetto probatorio dello stesso avviso, in caso di precedente PVC notificato al contribuente. L’avviso di accertamento è nullo anche in caso di notifica del PVC, se poi lo stesso non è prodotto in giudizio con l’accertamento.

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Norme di riferimento

Art. 2697 c.c. (Onere della prova)

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”

Art.7, comma 1, Legge n. 212/2000 (Chiarezza e motivazione degli atti)

Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.

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La fattispecie

Una società contribuente subiva un’indagine da parte della Guardia di Finanza che si concludeva con la notifica del Processo Verbale di Constatazione (P.V.C.). Successivamente veniva notificato l’avviso di accertamento dove veniva allegato (cioè dichiarato nell’accertamento) quanto riportato nel P.V.C., ma tale P.V.C. non veniva incluso nell’avviso di accertamento notificato.

La CTP dava ragione alla società contribuente. Inoltre la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia, ma precisando che l’Ufficio non aveva assolto il proprio onere probatorio (ex art. 2697 c.c.), in quanto non aveva prodotto in giudizio il processo verbale di constatazione corredato della documentazione impiegata per dimostrare la pretesa erariale.

Ricorreva in Cassazione l’Agenzia delle Entrate.

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La decisione del la Cassazione

La Suprema Corte nel rigettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ha ben chiarito la distinzione dell’eccezione di difetto di motivazione (art. 7 Legge n. 212/2020) da quella del difetto probatorio (art. 2697 c.c.) dell’avviso di accertamento in riferimento al precedente P.V.C.

In buona sostanza:

DIFETTO DI MOTIVAZIONE: “la motivazione dell’avviso di accertamento presidiata dall’art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212, ha la funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l’enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze” (Cass. n. 29878/2020)

DIFETTO PROBATORIO: “la prova attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria[art. 2697 c.c n. d. A.] ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso, sicché in definitiva tra l’una e l’altra corre la stessa differenza concettuale che vi è tra allegazione di un fatto costituivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo … In mancanza del p.v.c. più volte richiamato (…) dall’avviso di accertamento e indicato come indispensabile nella sentenza di primo grado, non si poteva ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi” (Cass. n. 29878/2020).

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