Firma elettronicaNotifica PEC

L’avviso di accertamento elettronico, può essere anche notificato cartaceo

NON esiste un indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo PEC

Per la Suprema Corte un avviso di accertamento elettronico, firmato digitalmente, può notificato anche con modalità cartacee (Cass. n. 1150 del 21 gennaio 2021).

Per la Cassazione NON esiste un indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo PEC (per maggiori info sul documento informatico, CLICCA QUI)

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ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art. 2, comma 6 e 6bis, D.Lgs n. 82/2005 (versione attuale)

(…)

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico [comma modificato dall’art. 2, co. Let. c. del D.Lgs. n. 179/2016 ed entrato in vigore dal 14/09/2016]

6-bis. Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale” [comma modificato dall’art. 2, Let. d, let. e, del D.Lgs. n. 217/2017 ed entrato in vigore dal 27/01/2018].

Art. 2, comma 6, D.Lgs n. 82/2005 (Prima delle modifiche legislative)

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico

[non c’era il comma 6bis]

Art. 23 D.Lg.s n. 82/2005 (Copie analogiche di documenti informatici)

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”. (per maggiori info sul documento informatico, CLICCA QUI)

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FATTISPECIE OGGETTO DELLA SENTENZA

Una società di capitali riceveva un avviso di accertamento. Tale avviso di accertamento diventava definitivo. Successivamente veniva emesso, in data 3/11/2016, e notificato, in data 15/11/2016, avviso di accertamento verso il socio di tale società di capitali (con premessa la ristretta base azionaria).

Il Socio impugnava tale avviso di accertamento che veniva creato elettronicamente, firmato digitalmente, ma notificato con modalità cartacee al socio (era una persona fisica), in data 15/11/2016.

Tra i vari motivi di contestazione il ricorrente eccepiva anche la nullità dell’avviso di accertamento per assenza di firma (ex art. 42, co. 1, D.p.r. n. 600/1973), perché l’articolo 2, comma 6, D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) espressamente escludeva la possibilità di firmare digitalmente atti di controllo fiscale.

La CTP accoglieva il ricorso. La CTR, nel respingere l’appello dell’Agenzia delle Entrate, che non poteva essere considerato firmato tale avviso di accertamento perché il CAD (D.Lgs. n. 82/2005) riteneva inapplicabile tale sottoscrizione elettronica per gli avvisi di accertamento. L’avviso impugnato era stato notificato con modalità cartacee ma firmato digitalmente.

Per la riforma della sentenza della CTR ricorreva in Cassazione l’Agenzia delle Entrate.

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NECESSARIA PRECISAZIONE

La fattispecie oggetto di tale sentenza è relativa al periodo dal 14 settembre 2016 al 26 gennaio 2018. Si deve quindi considerare la normativa al tempo vigente.

Precisamente non era stato ancora introdotto il comma 6bis al,’art. 2 del D.Lgs. n. 82/2005 e l’allora comma 6 prevedeva espressamente la non applicazione della firma digitale ad atti di “controllo fiscale”.

Attualmente non vi è alcun divieto normativa sull’apposizione di firma digitale su avvisi di accertamento.

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LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, da’ ragione all’Agenzia e riforma la sentenza della CTR (sempre nei limiti temporali sopra indicati).

La Cassazione, innanzitutto, precisa che la formazione e l’emissione di documenti digitali in luogo di quelli cartacei è il principio generale (previsto sia a livello europeo Regolamento comunitario IDAS applicabile dal 1/7/2016, sia dall’art. 40 del CAD e dal DPCM del 13/11/2014, per maggiori info CLICCA QUI).

Successivamente opera un distinguo per meglio individuare il contenuto del termine “nell’esercizio” dei controlli fiscali previsto nell’art. 2, co. 6. D.Lg. n. 82/2016 (CAD), allora vigente.

Distingue tra atti nell’esercizio” dell’attività di controllo e gli fiscale atti successivi “all’esito” dell’attività di controllo fiscale.

Negli atti successivi nell’esercizio dei controlli fiscali vi rientrano, principalmente, le attività investigative della Guardai di Finanza, come ispezione, indagine e controlli (indicati anche nell’art. 7 della Legge n. 212/2000).

Invece, negli atti all’esitodei controlli fiscali vi rientrano appunto gli avvisi di accertamento.

Per la Supremo Consesso i limiti all’utilizzo della firma digitale è riferito solamente agli atti successivi nell’esercizio” dei controlli fiscali, quindi sono escludi gli avvisi di accertamento.

Infine, la Cassazione ha affermato che:

Non sussistendo alcun indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo PEC, nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all’originale venga notificato secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo a posta” (Cass. n. 1150/2021).

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